Inammissibile il ricorso che non censura tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 4 del 01.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censuri con apposito motivo tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata. La mancata impugnazione della ratio assorbente rende irrilevanti le censure rivolte alla ratio dichiaratamente aggiuntiva, che non è idonea da sola a sorreggere il decisum. Non integra vizio censurabile in sede di legittimità la mancata concessione di un termine per replicare a eccezioni che costituiscono mero sviluppo di quelle originarie e che non sono entrate a far parte delle ragioni della decisione. È infine generica, e involge valutazioni di merito, la censura che contesti l’ammissione parziale del credito senza contestare la carenza dell’onere di allegazione.

Il Fatto

Una banca proponeva opposizione ex art. 98 legge fall. avverso il diniego di ammissione al passivo del fallimento di una società, per un credito chirografario a titolo di saldo debitore di un contratto di mutuo e di un rapporto di conto corrente.

Il giudice delegato aveva respinto la domanda per la mancata produzione degli estratti conto integrali e per la pendenza di un giudizio di ripetizione di indebito, dal quale era emerso un maggior credito della fallita. Il tribunale rigettava l’opposizione. La banca ricorreva per cassazione con tre mezzi; la curatela resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il tribunale ha fondato il rigetto su una pluralità di argomenti autonomi: il mancato assolvimento dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, la mancanza di prova del credito, dichiaratamente aggiuntiva, e la condivisione delle carenze probatorie da parte del credito di mutuo, “appoggiato” sul medesimo conto corrente.

La Corte rileva che il ricorso non censura con apposito mezzo la ratio relativa al mancato assolvimento dell’onere di allegazione, rispetto alla quale l’ulteriore ragione della mancanza di prova è dichiaratamente aggiuntiva. Il ricorso è pertanto inammissibile, perché non si confronta con tutte le rationes decidendi del decreto impugnato.

Quanto al primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 98 e 99 legge fall. e dell’art. 101 c.p.c., la Corte osserva che dagli atti non emerge che la banca avesse chiesto un termine per replica, avendo semmai verbalizzato le proprie difese in udienza. Le eccezioni della curatela non integravano eccezioni nuove, ma solo lo sviluppo di quelle originarie, e comunque non entrarono nelle rationes decidendi. La richiesta di produrre documenti ulteriori fu respinta perché tardiva, stante le preclusioni dell’art. 99, comma 2, n. 4), legge fall.

Quanto al secondo motivo, prospettante violazione degli artt. 98 e 99 legge fall. e dell’art. 1243 cod. civ., la censura è fuori ratio: il tribunale non applicò la compensazione, ma evocò gli esiti della CTU del giudizio di ripetizione di indebito solo a conforto di una decisione assunta per altra via.

Quanto al terzo motivo, relativo all’art. 2697 cod. civ., la censura è generica e investe valutazioni di merito. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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