Requisiti dimensionali dell’impresa minore valutati al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale (Cass. n. 23418 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione del debitore dalla liquidazione giudiziale per mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali, la valutazione va condotta non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche al momento dell’apertura della procedura concorsuale, data che cristallizza l’accertamento dei requisiti. Il requisito dell’indebitamento complessivo di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII deve essere valutato con riferimento al momento dell’apertura della procedura, non anche al periodo corrispondente alla chiusura dei tre esercizi antecedenti l’istanza. L’acquisizione di documenti in formato cartaceo, provenienti da una parte contumace, non determina nullità né violazione del contraddittorio, salvo la prova di uno specifico pregiudizio processuale.
Il Fatto
La società, sottoposta a liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, proponeva reclamo avverso la sentenza di apertura, deducendo la sussistenza dei presupposti dell’impresa minore e l’inattività della società, in liquidazione dal 2013. La Corte d’Appello rigettava il reclamo, ritenendo provato il superamento dell’esposizione debitoria sulla base dello stato passivo redatto dal curatore e dell’inattendibilità della documentazione contabile, accertando un passivo complessivo rilevante. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, concernente la dedotta violazione del contraddittorio per l’acquisizione cartacea di un documento da parte della curatela contumace, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che, per il principio di non dispersione o di acquisizione della prova, il fatto storico rappresentato in un documento si ha per dimostrato nel processo, anche in caso di produzione in formato difforme da quello legale, salvo che vi sia stata lesione del diritto di difesa. Tuttavia, la violazione delle regole processuali non comporta di per sé violazione del diritto di difesa: è onere della parte dedurre lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole. Nella specie, il ricorrente non aveva indicato alcun pregiudizio specifico derivante dalla produzione in forma cartacea.
Con il secondo motivo, il ricorrente censurava l’accertamento dei requisiti dimensionali al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, anziché alla data di chiusura dell’ultimo esercizio. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il principio, già consolidato in materia di fallimento, secondo cui la valutazione dei requisiti dimensionali va condotta con riferimento al momento della dichiarazione, che cristallizza l’accertamento. Tale principio si applica anche al requisito dell’indebitamento di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame dell’ammontare dell’esposizione debitoria, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per l’assenza di decisività del vizio denunciato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla corresponsione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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