Insolvenza statica della società in liquidazione e accertamento incidentale del credito (Cass. civ. Sez. I n. 23877 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di apertura della liquidazione giudiziale, l’istanza del creditore non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, essendo sufficiente la delibazione incidentale del giudice finalizzata esclusivamente a verificare la legittimazione dell’istante. Quando la società è in liquidazione, la valutazione dello stato di insolvenza deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, secondo la nozione di insolvenza c.d. patrimoniale o statica.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo il reclamo ex art. 50 ccii, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società, in riforma del decreto di rigetto del Tribunale. Avverso la decisione la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 37, comma 2, ccii in tema di legittimazione del creditore istante e l’erronea applicazione dei criteri di accertamento dell’insolvenza della società in liquidazione. La curatela e i professionisti resistevano eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso, notificato, a loro dire, oltre il termine per impugnare.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha disatteso l’eccezione di tardività, rilevando che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria era avvenuta il giorno successivo alla sua emissione, con la conseguente decorrenza del termine dal 18 agosto 2023 e la tempestività del ricorso. Nel merito, ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 37, comma 2, ccii – come già l’art. 6 l. fall. – non esige un accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente una delibazione incidentale del giudice finalizzata alla sola verifica della legittimazione dell’istante, senza che rilevi l’effettiva esistenza del credito, la cui verifica è riservata al procedimento di accertamento del passivo. Ha ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata si fosse conformata a tale insegnamento e che le doglianze della ricorrente si risolvessero in una richiesta di rivisitazione della quaestio facti, come tale inibita in sede di legittimità.
In relazione al secondo mezzo, la Corte ha ribadito che, per la società in liquidazione, l’accertamento dell’insolvenza deve basarsi sulla nozione di insolvenza c.d. patrimoniale o statica, ossia sulla verifica che il patrimonio non sia sufficiente ad assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori. Ha precisato che la valutazione non può prescindere dalla concretezza e attualità degli elementi attivi, dovendosi considerare anche le possibilità di realizzo e la relativa tempistica, come correttamente operato dalla Corte territoriale.
La Corte ha concluso che i principi affermati dai giudici di merito risultano conformi alla giurisprudenza di legittimità, sicché le doglianze, oltre a sollecitare un nuovo scrutinio fattuale, non superano il vaglio di cui all’art. 360-bis cod. proc. civ. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.