Inopponibilità al curatore delle scritture contabili del fallito ex art. 2709 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 12173 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori che richiedono l’ammissione al passivo, sia rispetto al fallito. Non è perciò applicabile nei suoi confronti l’art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore, norma invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali non è annoverabile il curatore. L’inopponibilità non è preclusa dalla mancata eccezione, trattandosi di eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio. La fattura commerciale, in caso di rapporto contestato, non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
Il Fatto
Una società, creditrice di una società poi dichiarata fallita, ha proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, che aveva escluso il suo credito di € 505.399,89 per mancanza di prova, essendo lo stesso fondato su fatture prive di sottoscrizione e di DDT. L’opponente sosteneva che il credito, annotato nelle proprie scritture contabili e in quelle della società fallita, dovesse ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l’opposizione, ritenendo che l’annotazione del credito nelle scritture contabili della società fallita non costituisse prova, attesa la terzietà del curatore. Ha inoltre dichiarato inutilizzabili per tardività i DDT prodotti in corso di causa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, condividendo la proposta di definizione accelerata, ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., ravvisando il contrasto dell’interpretazione del ricorrente con la giurisprudenza consolidata. Il Collegio ha ribadito che il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all’imprenditore fallito, non agendo in via di successione nel rapporto facente capo al fallito, bensì quale mero gestore del patrimonio per soddisfare gli interessi dei creditori.
Da ciò discende l’inapplicabilità dell’art. 2709 cod. civ. alle scritture contabili del fallito, non essendo il curatore annoverabile tra i successori del contraente. La Corte ha precisato che tale inopponibilità non è preclusa dalla mancata eccezione del curatore, trattandosi di eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in caso di inerzia dell’organo, in quanto si ricollega al regime dell’accertamento del passivo in sé.
La Suprema Corte ha inoltre richiamato la natura della fattura commerciale, qualificata come atto giuridico a contenuto partecipativo: quando il rapporto è contestato tra le parti, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma solo un mero indizio. I motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili anche laddove impingevano nella valutazione delle prove operata dal giudice di merito e nella questione della tardiva produzione dei DDT, non essendo stata censurata la ratio decidendi relativa all’immotivato deposito oltre i termini.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende e con segnalazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.