Guida in stato di ebbrezza: il prelievo ematico non richiede il consenso, conta solo il rifiuto (Cass. pen. 319/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 319 del 2026 (udienza pubblica del 17 dicembre 2025, R.G.N. 31973/2025) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Gabriella Cappello
Il principio di diritto
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico eseguito presso una struttura ospedaliera ai sensi dell’art. 186, comma 5, del codice della strada non richiede il preventivo consenso dell’interessato, il quale può soltanto opporvi il rifiuto, penalmente sanzionato: il consenso informato attiene all’atto medico invasivo, non all’accertamento finalizzato all’acquisizione della prova del reato. La nullità di ordine generale derivante dall’omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è sanata dalla scelta del rito abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Il fatto
L’imputato era stato ritenuto responsabile, all’esito del giudizio abbreviato, del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato ex art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, cod. strada, per aver guidato con un tasso alcolemico di 2,3 g/l provocando un incidente. Al pronto soccorso aveva rifiutato il ricovero, ma prestato il consenso al prelievo ematico, da cui era emerso il tasso contestato. La Corte d’appello di Roma confermava la condanna del Tribunale di Viterbo. La difesa ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
Il primo motivo — sull’asserita inutilizzabilità del prelievo per difetto di informazione sulle sue finalità — è manifestamente infondato. La disciplina dell’art. 186, comma 5, cod. strada, che attua la riserva di legge dell’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso al prelievo dei campioni: rileva unicamente il dissenso, autonomamente sanzionato come reato. Il consenso informato riguarda la tipologia dell’atto medico, non l’accertamento probatorio (Cass. n. 1522/2014; n. 54977/2017; n. 43217/2019; Corte Cost. n. 238/1996).
Il secondo motivo — sulla nullità da omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. — è manifestamente infondato. Si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 180 e 182 cod. proc. pen.), sanata dalla richiesta di rito abbreviato ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (Cass., Sez. Un., n. 5396/2015): nel rito abbreviato restano deducibili solo le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (Cass. n. 32019/2025). Il terzo motivo, sull’art. 192 cod. proc. pen. e sul favor rei, è del pari manifestamente infondato: la violazione dell’art. 192 non è deducibile come error in procedendo (Cass., Sez. Un., n. 29541/2020) e la doppia conforme circoscrive il sindacato di legittimità, precludendo la reiterazione della tesi difensiva e il travisamento probatorio fuori dai casi eccezionali.
Anche il quarto motivo, sulla revoca obbligatoria della patente ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è manifestamente infondato: nessuna irragionevole disparità rispetto all’ipotesi di rifiuto (comma 7), stante la diversità delle fattispecie e la ratio dell’aggravante (Corte Cost. n. 246/2013; Cass. n. 7950/2021). La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Sul fronte difensivo, la pronuncia chiude la strada alla contestazione del prelievo ematico per mancata informazione sulle finalità: nel sistema dell’art. 186 cod. strada l’unica alternativa dell’automobilista è il rifiuto, che però costituisce reato. Sul piano processuale, chi opta per il rito abbreviato deve mettere in conto che le nullità non assolute e le inutilizzabilità non derivanti da divieto probatorio restano sanate ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Infine, in presenza di doppia conforme, i vizi di motivazione e il travisamento sono deducibili solo entro limiti stringenti.
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