Misure alternative e valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza (Cass. pen. Sez. VII n. 22204 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato rispetto al beneficio richiesto e l’idoneità di questo a facilitarne il reinserimento sociale. In tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche, il giudice compie una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un effettivo reinserimento. Anche nella detenzione domiciliare il giudice, pur basandosi sulle relazioni degli organi deputati all’osservazione, non è vincolato ai giudizi ivi espressi e deve parametrarne la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità residua. Il ricorso che riproponga censure già adeguatamente vagliate dal giudice specializzato è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di ammissione all’affidamento in prova terapeutico e alla detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 27.01.2026, aveva rigettato l’istanza.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo censure che la Corte ha ritenuto meramente riproduttive di profili già esaminati dal giudice specializzato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chiamata a verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato e l’idoneità del beneficio a facilitarne il reinserimento sociale, richiamando sul punto Sez. 1 n. 8712 del 08.02.2012.
Con specifico riferimento all’affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un effettivo reinserimento sociale, secondo il richiamo a Sez. 1 n. 16905 del 20.12.2017, dep. 2018.
Quanto alla detenzione domiciliare, il giudice, pur basandosi sulle relazioni degli organi deputati all’osservazione del condannato, non è vincolato ai giudizi ivi espressi. Deve invece apprezzare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua.
La Corte rileva che il Tribunale di sorveglianza si è mosso nell’alveo di tali principi. Ha difatti esaminato le risultanze del trattamento, di segno opposto a quelle prospettate nel ricorso, e ha valorizzato in senso contrario alla concessione della misura la pericolosità sociale, emergente dai precedenti penali e dai carichi pendenti, il mancato riscontro dell’attività lavorativa prospettata e la totale assenza di revisione critica del proprio agito criminale.
Sul punto dell’affidamento terapeutico, la Corte ribadisce che tale misura, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concessa al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, poiché il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa, richiamando Sez. 1 n. 48041 del 09.10.2018.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila, in applicazione dei principi di Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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