Esercizio abusivo della professione di conduttore per la pesca locale (Cass. pen. Sez. VI n. 41238 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 cod. pen. è reato di pericolo presunto, integrato dal compimento, senza titolo, di atti univocamente individuati come di competenza specifica della professione protetta, quando il soggetto agisca con modalità connotate da continuità, onerosità e organizzazione. La norma incriminatrice ha natura di norma penale in bianco: la mancata conoscenza dei limiti dell’abilitazione conseguita o revocata integra ignoranza inescusabile della legge penale, non errore di fatto ex art. 47 cod. pen.. La revoca del titolo abilitativo non ha natura discrezionale, ma costituisce provvedimento dovuto, alla cui automaticità fa da contrappeso il rimedio della riabilitazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 348 cod. pen. per avere esercitato, in assenza del prescritto titolo abilitativo, l’attività di conduttore per la pesca locale. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado.

L’imputato, sorpreso dalla Capitaneria di porto alla conduzione di un’imbarcazione da pesca, era privo del titolo perché gli era stato revocato nel 2019, ai sensi dell’art. 264 del d.P.R. n. 1487/1970, a seguito di condanna definitiva superiore a tre anni di reclusione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la non configurabilità del reato per assenza del carattere professionale dell’attività, la mancanza dell’elemento soggettivo per errore di fatto, l’illegittimità costituzionale della disciplina sulla revoca automatica del titolo, nonché vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, con omesso esame dell’istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto infondate le prime tre censure. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 11545 del 2012, secondo cui l’esercizio abusivo della professione è integrato dal compimento senza titolo di atti di competenza specifica della professione protetta, quando il soggetto operi con modalità connotate da continuità, onerosità e organizzazione, creando le oggettive apparenze di un’attività professionale regolarmente svolta. Tali requisiti erano ravvisabili nella condotta del ricorrente, che svolgeva in modo continuativo l’attività di conduttore alle dipendenze di un’impresa abilitata.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso la configurabilità dell’errore di fatto, osservando che l’art. 348 cod. pen. costituisce norma penale in bianco e che l’eventuale mancata conoscenza dei limiti del titolo professionale si traduce in errore sul precetto, quindi in ignoranza inescusabile della legge penale. Il ricorrente era, inoltre, consapevole della revoca dell’abilitazione e aveva continuato ad esercitare senza soluzione di continuità.

La Corte ha poi escluso la riconducibilità della fattispecie all’art. 1117 cod. nav., che punisce chi indebitamente assume o ritiene il comando di una nave, ravvisando una differenza strutturale tra l’usurpazione del comando e l’esercizio abusivo dell’attività di conduttore per la pesca locale, attività per la quale l’art. 264 del d.P.R. n. 1487/1970 richiede uno specifico titolo abilitativo.

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla revoca automatica del titolo, osservando che all’automatismo della revoca fa da contrappeso la riabilitazione, che consente di riacquistare il requisito della moralità previa valutazione attuale e in concreto. La revoca è provvedimento dovuto e dichiarativo, non discrezionale. Ha, infine, ritenuto insussistente la dedotta impossibilità di ottenere la riabilitazione per incapienza economica, difettando la prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è stato invece accolto limitatamente all’ultimo motivo, relativo all’istanza di applicazione della pena sostitutiva, ritualmente presentata con l’atto di appello e rimasta priva di valutazione da parte del giudice di merito. La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena sostitutiva, rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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