La truffa può colpire soggetti distinti dall’ingannato, legittimati alla querela (Cass. pen. Sez. 2 n. 2038 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, non è necessaria l’identità fra il soggetto indotto in errore e il soggetto che subisce il danno patrimoniale. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 640 cod. pen., è sufficiente che sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente e il danno subito dalla vittima. Ne consegue che la legittimazione alla proposizione della querela spetta al soggetto danneggiato anche qualora l’atto di disposizione patrimoniale sia stato compiuto da un diverso soggetto ingannato, quando il terzo abbia la possibilità di porre in essere atti con diretta efficacia nella sfera patrimoniale della vittima. Il danno può essere subito anche solo pro quota dalla persona offesa, la quale è legittimata a sporgere querela.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Bolzano per il reato di truffa, in quanto, simulando l’esistenza di un rapporto commerciale con una società tedesca e utilizzando lo strumento di incasso europeo SEPA, aveva richiesto il versamento di una somma su un conto corrente a lui riconducibile. L’importo accreditato era stato in parte prelevato e speso prima che l’artificio venisse scoperto. La perdita era rimasta a carico di un istituto di credito italiano, che aveva subito la diminuzione patrimoniale.
La Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, aveva confermato la sentenza, rigettando le censure relative alla configurabilità dell’induzione in errore e alla legittimazione della banca danneggiata a proporre querela. Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi di impugnazione meramente reiterativi di istanze già correttamente disattese dai giudici di merito e manifestamente infondati.
Con riguardo alla configurabilità dell’induzione in errore, la Corte ha evidenziato che l’attività decettiva era stata realizzata tramite una richiesta di accredito apparentemente regolare ma fondata su dati falsi. La banca, indotta in errore, aveva consentito la definizione della procedura SEPA, subendo direttamente il danno. Ha precisato che non incide sul nesso causale la circostanza che i controlli siano stati effettuati da sistemi informatici piuttosto che da operatori umani, dovendosi qualificare come condotta di artificio l’espediente che altera la realtà esterna creando nella vittima una falsa rappresentazione.
Sulla legittimazione alla querela, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini del delitto di truffa, non è necessaria l’identità tra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale. È sufficiente un nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno. L’istituto di credito danneggiato, quale diretto destinatario pro quota delle conseguenze finanziarie negative dell’operazione delittuosa, è da ritenersi pienamente legittimato a proporre querela. La Corte ha riconosciuto che anche la giurisprudenza che postula la necessaria identità soggettiva ammette la distinzione quando il terzo possa compiere atti con diretta efficacia nella sfera patrimoniale aggredita, come nel caso di specie.
Infine, è stato ritenuto congruo il diniego della particolare tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta, dell’entità del danno e dell’abitualità della condotta.
Nota della Redazione
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