La darsena realizzata dal privato ampliando la foce del fiume è demaniale (Cass. civ. Sez. II n. 25853 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 28, lett. b), cod. nav., è demaniale la darsena che, per prossimità e comunicazione diretta con la foce di un fiume appartenente al demanio marittimo, si presenti come appendice o accessione dello specchio d’acqua, essendo irrilevante che la comunicazione sia assicurata mediante opera dell’uomo e che l’uso sia di fatto riservato ai soli clienti del gestore, trattandosi di mera conseguenza del regime concessorio. Il diritto di proprietà privata subisce una contrazione fino alla totale eliminazione quando il bene assuma i connotati naturali del demanio marittimo necessario, non configurandosi in tal caso alcuna ipotesi di esproprio e non spettando alcun indennizzo al privato che abbia realizzato l’opera sul proprio fondo.

Il Fatto

La società, divenuta proprietaria di un’area sulla quale insisteva una darsena, aveva agito in giudizio nei confronti dei Ministeri e del Comune chiedendo l’accertamento della propria proprietà e la restituzione dei canoni concessori indebitamente percepiti, sostenendo che l’area era stata erroneamente assoggettata al regime del demanio marittimo. Nel primo grado il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato il gravame accogliendo l’eccezione di usucapione proposta dalla difesa erariale solo in secondo grado.

Con sentenza n. 22354 del 2016 la Corte di Cassazione aveva cassato la decisione sul principio che l’eccezione di usucapione non riproposta tempestivamente dall’appellato si intende rinunciata ex art. 346 c.p.c.. Il giudice del rinvio ha quindi riesaminato la questione e ha ritenuto l’area di natura demaniale, rigettando anche la domanda subordinata di indennizzo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente escluso ogni incompatibilità del consigliere delegato che formula la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis.1 c.p.c., richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 2024, poiché la proposta non ha funzione decisoria. Nel merito, il primo motivo di ricorso è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: è irrilevante l’origine artificiale del bacino, essendo richiesta una comunicazione con il mare comunque assicurata, anche mediante opera dell’uomo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 15545 del 2015, relativa a fattispecie sovrapponibile di darsena scavata su terreno privato). La doglianza sulla separazione tra darsena e foce del fiume è invece inammissibile, perché involge un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e mira a trasformare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito. Anche la destinazione a uso esclusivo dei clienti non esclude la demanialità, essendo riconducibile al regime concessorio, come precisato da Cass. n. 15545 del 2015.

Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha escluso che la fattispecie integri un’espropriazione: la darsena è stata realizzata dal privato ampliando la foce del fiume demaniale, in modo da assumere ab origine i connotati della demanialità. Applicando i principi di inseparabilità tra acqua e alveo e di inalienabilità dei beni demaniali, il terreno, originariamente privato ma trasformato in darsena, è divenuto demaniale per accessione alla cosa principale, con conseguente contrazione del diritto di proprietà fino alla sua eliminazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato e condannato la ricorrente alle spese, oltre alla sanzione ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., per avere la decisione confermato la proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *