Cittadinanza: esonero dal test di italiano per disabilita’ (Corte cost. n. 25/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992, cioe’ la norma che subordina la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione al possesso di una conoscenza dell’italiano non inferiore al livello B1. La norma e’ illegittima nella parte in cui non esonera dalla prova della lingua chi e’ affetto da gravi limitazioni alla capacita’ di apprendimento linguistico derivanti dall’eta’, da patologie o da disabilita’, attestate con certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Il caso. Una cittadina straniera aveva chiesto la cittadinanza italiana per naturalizzazione. La prefettura ha dichiarato inammissibile l’istanza perche’ mancava la prova dell’adeguata conoscenza della lingua. Nel ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, la ricorrente ha sostenuto di trovarsi nell’oggettiva impossibilita’ di raggiungere quel livello a causa di un deficit cognitivo legato a numerose patologie e all’eta’. Aveva prodotto un certificato dell’azienda sanitaria locale che attestava gravi limitazioni alla capacita’ di apprendimento linguistico e i verbali della commissione medica dell’INPS, che la dichiaravano invalida ultrasessantacinquenne medio-grave e portatrice di handicap in situazione di gravita’.
Il dubbio del giudice. Il tribunale amministrativo ha osservato che il testo della norma e’ chiaro e non lascia margini di interpretazione: le uniche esenzioni previste riguardano chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione al primo ingresso in Italia e chi possiede il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nessuna deroga e’ prevista per chi non puo’ imparare la lingua. Il giudice ha quindi sollevato la questione di legittimita’ costituzionale richiamando gli articoli 2, 3, 10 e 38 della Costituzione, con riferimento anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’.
Il ragionamento della Corte. Il Governo aveva chiesto di dichiarare inammissibili le questioni, sostenendo che la pronuncia avrebbe invaso la discrezionalita’ del legislatore e che il giudice aveva motivato in modo insufficiente. La Corte ha respinto le eccezioni: la discrezionalita’ del legislatore in materia di cittadinanza e’ ampia, ma resta soggetta ai limiti della ragionevolezza e della proporzionalita’. Ha invece dichiarato inammissibile la questione fondata sull’articolo 10 della Costituzione, perche’ quel parametro e’ inconferente: la Convenzione sulla disabilita’ e’ un trattato, e la sua eventuale violazione andrebbe fatta valere attraverso l’articolo 117, primo comma.
Nel merito la Corte ha accolto la censura fondata sull’articolo 3 della Costituzione. Il requisito linguistico serve a verificare il grado di integrazione dello straniero nella comunita’ nazionale. Ma la norma impone la stessa prova a chiunque, senza distinguere chi non e’ in grado di superarla per una infermita’ o una menomazione fisica o psichica. Cosi’ tratta in modo uguale situazioni diverse. La Corte ha sottolineato che l’ordinamento gia’ prevede clausole di esonero per disabilita’ in due casi vicini: l’accordo di integrazione e il test linguistico per il permesso di soggiorno di lungo periodo. Pretendere la lingua da chi non puo’ impararla significa inoltre imporre una condizione inesigibile, in contrasto con il principio per cui nessuno e’ tenuto all’impossibile. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 258 del 2017, che aveva gia’ escluso il giuramento per chi non e’ in grado di prestarlo a causa di una grave disabilita’ accertata, e ha osservato che l’effetto della norma censurata e’ una discriminazione indiretta.
Cosa cambia in pratica. Chi chiede la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione e non e’ in grado di apprendere l’italiano per gravi limitazioni derivanti dall’eta’, da patologie o da disabilita’ non deve piu’ presentare un titolo di studio o una certificazione linguistica. Occorre pero’ una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che attesti quelle limitazioni. Per tutti gli altri richiedenti il requisito del livello B1 resta in vigore. La Corte ha anche ricordato che gli enti certificatori mettono a disposizione facilitazioni per chi ha difficolta’ non assolute, come tempo aggiuntivo, lettura ad alta voce o attrezzature dedicate: l’esonero riguarda l’impossibilita’ oggettiva e documentata, non la semplice difficolta’.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/25