Comandante Radiomisure: requisiti superiori non coincidenti con mansioni di Pilota (Cass. civ. Sez. Lav. n. 7940 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione della qualifica di “Comandante (quadro)” non discende automaticamente dal possesso dell’idoneità al comando e dallo svolgimento delle funzioni di Comandante secondo il codice della navigazione. La declaratoria contrattuale di “Comandante (quadro)” richiede, oltre alle competenze tecniche coincidenti con quelle del ruolo di Comandante dell’aeromobile, ulteriori requisiti caratterizzati da autonomia, discrezionalità e responsabilità eccedenti lo svolgimento del ruolo di Comandante di aeromobile. Il giudice di merito deve accertare l’effettivo svolgimento di tali mansioni superiori, non potendosi presumere la loro sussistenza dalla sola abilitazione alla funzione di comando.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da alcuni lavoratori, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere, previo accertamento delle mansioni superiori svolte, il riconoscimento del diritto all’inquadramento retributivo nel livello Quadro del CCNL di riferimento con qualifica di Comandante, sin dal 19 giugno 2017, e la condanna della società datoriale al pagamento delle differenze retributive. Avverso la sentenza, i lavoratori soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 1 del CCNL del settore del trasporto aereo, sostenendo che lo svolgimento delle funzioni di Comandante, come previsto dal codice della navigazione, satisfacesse automaticamente i requisiti della declaratoria contrattuale di “Comandante (quadro)”.

La Corte ha rilevato che il CCNL contempla una duplice declaratoria per la categoria professionale “Operatore Radiomisure”: quella di Comandante (quadro) e quella di Pilota. La declaratoria di Comandante (quadro) include una serie di competenze e caratteristiche coincidenti con quelle richieste dal codice della navigazione, ma richiede anche ulteriori requisiti, espressi in termini di definizione dei requisiti operativi e tecnici per l’acquisizione delle infrastrutture tecnologiche, di ampia autonomia operativa e di ambiti di rilevante discrezionalità nella gestione dei processi.

La Corte ha quindi affermato che il requisito dell’idoneità al comando, che abilita alla funzione di Comandante di volo, non si traduce automaticamente nello svolgimento di mansioni superiori di Comandante Quadro, con esse non coincidenti. La Corte di merito aveva correttamente rimarcato l’assenza in capo ai lavoratori di requisiti peculiari caratterizzati da autonomia, discrezionalità e responsabilità eccedenti lo svolgimento del ruolo di Comandante di aeromobile.

La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi concernenti l’accordo sindacale del 30 agosto 2016. Ha, infine, rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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