Usi civici: l’accertamento incidentale spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 24707 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tra privati, la giurisdizione resta del giudice ordinario quando l’accertamento della natura demaniale o gravata da uso civico del fondo assume carattere meramente incidentale. La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici ricorre quando l’accertamento della qualitas soli è richiesto dal titolare o dall’utente del diritto civico. Il regolamento di competenza proposto contro la sospensione disposta per attendere la decisione ritenuta appartenente a una diversa giurisdizione può essere convertito in regolamento di giurisdizione, se ne sussistono i presupposti. In assenza di effettiva pregiudizialità, il giudice ordinario deve decidere la questione incidentale e non può sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’ente creditore promuoveva l’esecuzione forzata nei confronti dei debitori in relazione ad alcuni fondi venduti con patto di riservato dominio. L’iniziativa esecutiva seguiva l’inadempimento degli acquirenti.
I debitori proponevano opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. Deducevano, tra l’altro, la nullità del contratto, sostenendo che parte dei fondi avesse natura demaniale. Eccepivano inoltre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la litispendenza con il giudizio instaurato davanti al Commissario per gli usi civici della Puglia. Il Tribunale sospendeva l’opposizione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., fino al passaggio in giudicato della decisione commissariale. L’ente proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni unite qualificano anzitutto la questione come attinente alla giurisdizione. La sospensione non era stata disposta soltanto per l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità, ma per attendere una decisione reputata riservata a un diverso giudice. Il regolamento di competenza investiva quindi inevitabilmente il riparto di giurisdizione e poteva essere convertito in regolamento di giurisdizione, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Nel merito, l’ordinanza distingue l’accertamento principale della qualitas soli da quello meramente incidentale. Il Commissario per gli usi civici accerta con efficacia di giudicato la qualità del suolo quando la domanda proviene dal titolare o dall’utente del prospettato diritto civico. Tali presupposti non ricorrevano nella controversia esaminata.
La natura dei fondi era stata infatti dedotta dai debitori opponenti per contestare il diritto azionato dalla controparte. L’accertamento richiesto aveva dunque funzione incidentale e riguardava un fatto rilevante all’interno di una controversia tra privati. In questa situazione la cognizione appartiene al giudice ordinario. Le Sezioni unite richiamano il principio già espresso da Cass. Sez. Un. n. 28802/2022 e i precedenti conformi indicati nella motivazione, nonché le più recenti pronunce nn. 30283/2023, 13938/2024 e 23474/2025.
Veniva così meno anche il presupposto della sospensione necessaria. Il Tribunale, tenuto a decidere incidentalmente sulla natura dei fondi, non poteva attendere la definizione del giudizio commissariale. La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, cassa l’ordinanza di sospensione e rimette le parti al giudice di merito, anche per le spese. Il secondo motivo, relativo alla durata della sospensione, resta assorbito.
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