Illegittima l’ordinanza-ingiunzione del Comune se il potere sanzionatorio spetta alla Provincia (Cass. civ. Sez. II n. 26429 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La potestà sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di un regolamento adottato dalla Provincia (o dalla Città Metropolitana) in una materia ad essa delegata dallo Stato spetta all’ente che ha emanato il regolamento, ai sensi dell’art. 17, quarto comma, della legge n. 689/1981, e non può essere delegata ad altro ente, come il Comune, da parte della Regione che non è competente nella materia. È, pertanto, illegittima l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per la violazione di un regolamento provinciale, quando la potestà regolamentare e sanzionatoria sia stata conferita dallo Stato alla Provincia.
Il Fatto
Un cittadino proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune di Venezia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa per non aver esposto il prescritto contrassegno “LV” sul natante, in violazione dell’art. 32, comma 2, del Regolamento per il Coordinamento della Navigazione Locale della Laguna di Venezia adottato dalla Provincia. L’opponente deduceva l’incompetenza del Comune, sostenendo che il potere sanzionatorio spettasse alla Città Metropolitana di Venezia.
Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione; il Tribunale di Venezia, invece, accoglieva l’appello del Comune, ritenendolo legittimato ad emettere l’ordinanza in ragione di una delibera con cui la Giunta Provinciale aveva delegato ai Comuni le funzioni sanzionatorie. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’interessato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva lo stretto legame tra il potere regolamentare e il potere sanzionatorio. Richiamato l’art. 117 Cost. e l’art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, sottolinea che, una volta attribuita a un ente locale la competenza in una determinata materia, l’organo competente a irrogare la sanzione per la violazione del relativo regolamento va individuato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, il quale prevede che per le violazioni dei regolamenti provinciali il rapporto sia presentato al presidente della giunta provinciale.
Nella materia del trasporto locale nella laguna veneta, l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 422/1997 conferisce la potestà regolamentare alla Provincia di Venezia. In attuazione di tale norma, la Provincia ha adottato il Regolamento per il Coordinamento della Navigazione Locale, il cui art. 32 disciplina i contrassegni di identificazione delle unità da diporto e prevede che l’inosservanza delle norme sia sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 171/2005.
La Corte osserva che la disciplina dei contrassegni è contenuta in un regolamento adottato dalla Città Metropolitana in ragione di una delega dello Stato all’allora Provincia. La Regione, pur essendo demandata a dare attuazione al regolamento provinciale, non è competente in materia di coordinamento del trasporto locale e di sicurezza lagunare e, pertanto, non può delegare al Comune una materia che non le è stata conferita. Ne consegue che, essendo esclusa ogni attribuzione in materia alla Regione, la potestà sanzionatoria spettava alla Provincia di Venezia e il Comune di Venezia non era legittimato ad emettere l’ordinanza-ingiunzione.
Il ricorso viene accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., l’opposizione è accolta con l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata. Il secondo motivo di ricorso, relativo alle spese, resta assorbito. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono integralmente compensate in ragione della novità della questione e della presenza di divergenti orientamenti nella giurisprudenza di merito.
Nota della Redazione
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