Sequestro esplorativo e motivazione apparente: nullo il decreto privo del fatto (Cass. pen. n. 9799 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione che contenga l’enunciazione del fatto di reato per cui si procede, individui la relazione tra la cosa sequestrata e il delitto ipotizzato e dia conto della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. È illegittimo il sequestro a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la notitia criminis in ordine a un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. La notizia di reato, ai sensi dell’art. 335-bis cod. proc. pen., deve contenere la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Il giudice del riesame non può supplire d’ufficio alle lacune motivazionali del decreto, integrando le scelte discrezionali spettanti all’organo dell’accusa.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Genova confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti del ricorrente, avente ad oggetto la casella di posta elettronica di cui lo stesso era titolare. La misura era stata adottata nell’ambito di indagini per fatti corruttivi correlati all’emissione di titoli di viaggio gratuiti o fortemente scontati in favore di pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di porto di Genova, da parte di funzionari e dipendenti delle società di navigazione, tra cui figurava il ricorrente. Parallelamente, si procedeva nei confronti delle società ai sensi degli artt. 25 e 21 d.lgs. n. 231/2001 per la responsabilità amministrativa da reato.

Il vincolo reale traeva origine da un pregresso filone investigativo, avviato per i reati di falso ideologico, contraffazione di sigilli e frode in pubbliche forniture. Dopo una complessa vicenda processuale, caratterizzata da precedenti annullamenti di decreti di sequestro per vizi di motivazione, il Pubblico Ministero emetteva un nuovo decreto il 22 luglio 2025, avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tardiva iscrizione della notizia di reato, incompiutezza della stessa, carenza motivazionale del decreto e violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che il ricorso avverso le misure reali è consentito solo per violazione di legge, ma tale vizio ricomprende anche i vizi della motivazione radicalmente mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008.

Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano la motivazione apparente del decreto di sequestro in ordine alla sussistenza della notizia di reato e al fumus commissi delicti. Gli elementi prospettati non consentivano di ricondurre il fatto ipotizzato al reato di corruzione, mancando l’indicazione dei presupposti fattuali, sia pure in termini sommari. Il generico riferimento a “dazioni o promesse di utilità indebite” e l’elenco nominativo degli indagati non soddisfacevano l’onere motivazionale richiesto dall’art. 253 cod. proc. pen..

La Corte ha stigmatizzato il tentativo del Tribunale del riesame di integrare le lacune del decreto, ricordando che non è consentito al giudice del gravame “puntellare” il titolo cautelare mediante un’arbitraria supplenza delle scelte discrezionali dell’Accusa (Sezioni Unite n. 5876 del 2004). La ricostruzione del Tribunale, pur diffondendosi sulla genesi dell’indagine e sulle emergenze acquisite, non era riuscita a individuare una qualche pattuizione corruttiva, con esplicitazione dell’oggetto del sinallagma negoziale. Per la configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, è necessaria la prova di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni, mentre nel caso di specie era stato dato conto solo di una fruizione di utilità da parte dei pubblici agenti.

La mancata descrizione delle condotte corruttive si traduceva nella mancanza del presupposto fattuale dell’iniziativa ablatoria, impedendo di apprezzare l’inerenza dei beni sequestrati e la proporzionalità della misura. Il vincolo, così connotato, aveva natura esplorativa, essendo volto più a ricercare la prova che la notizia stessa di reato, prassi stigmatizzata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 n. 24561 del 2012; Sez. 3 n. 28151 del 2013).

La Corte ha infine valorizzato la definizione normativa di notizia di reato di cui all’art. 335-bis cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, richiedendo che essa contenga la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile. Nel caso di specie, tale requisito non sussisteva, essendo l’iscrizione meramente riassuntiva di emergenze investigative anteriori. Assorbita ogni altra questione, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, ordinando l’immediata restituzione del materiale senza trattenimento dei dati informatici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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