Il riesame non può ipotizzare reati-spia antecedenti per la confisca allargata (Cass. pen. Sez. 4 n. 15087 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, il criterio della c.d. ragionevolezza temporale, che richiede di verificare che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perché acquistati in un periodo eccessivamente antecedente alla sua commissione, deve assumere come termine iniziale di riferimento la data dei reati provvisoriamente contestati, e non la data di supposti reati antecedenti. Il Tribunale del riesame, in funzione conservativa della misura cautelare, non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi da quelli contestati, né può ipotizzare la commissione di ulteriori reati-spia antecedenti a quelli provvisoriamente addebitati, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero e per violazione del principio ne procedat judex ex officio.

Il Fatto

Nel corso di indagini relative a una sparatoria, emergevano elementi circa plurimi episodi di spaccio commessi dalla ricorrente in concorso con altri soggetti. Il G.i.p. ravvisava il fumus commissi delicti e, ritenuta la sproporzione tra i beni posseduti dalla ricorrente e i redditi dichiarati, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata di immobili e terreni intestati alla stessa.

Il Tribunale del riesame, in parziale riforma del decreto genetico, annullava il sequestro limitatamente ai terreni acquisiti per successione. Avverso tale ordinanza, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dei criteri di pertinenzialità e di ragionevolezza temporale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., vizio che ricomprende anche le ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto assente o meramente apparente.

Ha poi richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche nel vigore dell’art. 240-bis cod. pen., secondo cui la presunzione di illegittima acquisizione patrimoniale dev’essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale. Grava sull’accusa l’onere di provare la sproporzione, mentre la confiscabilità non è esclusa per il solo fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o posteriore al reato, purché non risultino “ictu oculi” estranei perché acquistati in un tempo eccessivamente antecedente alla commissione del reato.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva fatto riferimento, per ritenere sussistente la ragionevolezza temporale, a un momento di gran lunga anteriore alla data dei reati ipotizzati nella contestazione provvisoria. Il giudice del riesame aveva così violato il criterio, perché la ragionevolezza temporale deve assumere come termine iniziale la data del commesso reato, e non la data di supposti reati precedenti, finendo per ipotizzare la commissione di ulteriori reati-spia antecedenti a quelli contestati. Tale operazione, ha precisato la Corte, non è consentita al Tribunale del riesame, che può confermare il provvedimento applicativo solo sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive su dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero.

La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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