Revoca della patente: motivazione rafforzata senza aggravanti (Cass. pen. Sez. III n. 4250 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che, in base ai parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. str., lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell’imputato altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, in termini non inferiori al grado di pericolosità di chi si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti. I criteri di riferimento, tanto per l’individuazione della sanzione quanto per la determinazione della durata della sospensione, sono quelli dell’art. 218, comma 2, cod. str., e non quelli di cui all’art. 133 cod. pen., sicché le motivazioni sulla commisurazione della pena e sulla sanzione accessoria restano autonome e non raffrontabili ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. È inammissibile il ricorso che non si confronti con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
Con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., il Tribunale aveva applicato al ricorrente la pena concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all’art. 590-bis, primo e ultimo comma, cod. pen., applicando la revoca della patente di guida.
La Cassazione, con una pronuncia rescindente, aveva accolto il ricorso dell’imputato e annullato con rinvio, rilevando che il giudice non aveva motivato la scelta della revoca in luogo della sospensione. Il giudice del rinvio, in sede rescissoria, ha confermato la revoca della patente e il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, deducendo la mancanza assoluta di motivazione, la violazione dell’art. 590-bis cod. pen. in relazione agli artt. 222 e 218 cod. str., l’erronea applicazione della legge penale e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione muove dal principio consolidato secondo cui, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, il giudice che applichi la revoca della patente in luogo della sospensione deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la condotta altamente pericolosa per la vita e l’incolumità delle persone. Il Collegio richiama sul punto Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196, che ha reputato apodittico il mero riferimento alla gravità della condotta, oltre a Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022 e Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139.
La Corte precisa che i criteri di riferimento, sia per l’individuazione della sanzione accessoria sia per la determinazione della durata dell’eventuale sospensione, sono quelli dell’art. 218, comma 2, cod. str. — entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe determinare — e non quelli dell’art. 133 cod. pen. Ne deriva l’autonomia delle motivazioni relative alla pena e alla sanzione accessoria, non comparabili per dedurne incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. La revoca si giustifica, nel rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità e offensività, solo quando la condotta risulti pericolosa in termini non inferiori a quelli di chi guidi in stato di ebbrezza oltre soglia o sotto l’effetto di stupefacenti.
Nel caso concreto il giudice del rinvio ha fondato la scelta non solo sulla gravità della condotta, ma anche sulle sue conseguenze e sul contesto in cui è stata tenuta: la velocità doppia rispetto al limite in un tratto autostradale interessato da lavori e a doppio senso di marcia, il tamponamento a catena con lesioni gravi a più persone. La censura di omessa motivazione è pertanto palesemente infondata.
Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta con tale ragionamento: contesta la lettura del certificato penale e deduce l’integrale risarcimento delle vittime, assunto però smentito dalla costituzione di parte civile di almeno una di esse e dalla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. Il motivo è quindi generico, poiché non indica la correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, come richiesto da Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in 3.000,00 euro, con esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017 di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 590-bis c.p. – Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso