Custodia dello stupefacente e partecipazione all’associazione (Cass. pen. Sez. III n. 41680 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la reiterata commissione, in concorso con altri partecipi, dei reati-fine può integrare gravi indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi. Per la configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesto un atto di investitura formale, ma un contributo volontario e consapevole, funzionale all’esistenza stessa del sodalizio in un dato momento storico. Quanto alle esigenze cautelari, nei delitti previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una duplice presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura: il giudice deve solo dare atto dell’inesistenza di elementi contrari, e il mero decorso del tempo non è idoneo a vincere tale presunzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 31/07/2025, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse del ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: tre afferenti alla sussistenza della gravità indiziaria, con contestazione del ruolo di custode dello stupefacente quale mero ausiliario e non membro organico del sodalizio, dell’identificazione fondata su un quadro ambiguo e delle condotte dei reati-fine; il quarto relativo alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi, trattati congiuntamente perché tutti afferenti alla gravità indiziaria. Ribadisce che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze, preclusa in sede di legittimità.

Quanto alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui essa è integrata da ogni elemento a carico che, pur non provando oltre ogni dubbio la responsabilità, consente di prevedere che attraverso futuri acquisiti sarà dimostrata, fondando una qualificata probabilità di colpevolezza. Nel caso concreto il compendio indiziario — intercettazioni, sequestri, analisi tecniche, acquisizioni documentali — comprovava una struttura associativa con più di dieci sodali dedita a traffici sovranazionali.

La Corte ritiene non sindacabile la valutazione del Tribunale, che ha tratto la consapevole partecipazione del ricorrente dalla \(reiterata commissione\) dei reati-fine in concorso con altri, dalla custodia e consegna dello stupefacente in contiguità temporale con le cessioni, dai contatti con promotori e intermediari e dalla considerazione goduta all’interno del gruppo. Richiama il principio secondo cui la ripetuta commissione dei reati-fine può fondare gravi indizi di partecipazione, non superabili con la sola prova della limitata durata dei rapporti, data la natura permanente del reato associativo.

L’elemento distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 rispetto al concorso di persone nel reato continuato risiede nel carattere dell’accordo criminoso, nella permanenza del vincolo e nell’esistenza di una organizzazione idonea a realizzare il programma: elementi nella specie tutti ricorrenti.

Il quarto motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce una duplice presunzione relativa, di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, con attenuazione dell’obbligo motivazionale e onere di specifica allegazione contraria a carico dell’indagato. Il Tribunale ha assolto correttamente, valorizzando ruolo associativo, reati-fine, stabilità nei circuiti criminali e precedenti. Quanto al cd. “tempo silente”, la Corte ricostruisce i due orientamenti e conclude che il decorso temporale, di per sé, non vince la presunzione. Conseguono l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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