Favoreggiamento immigrazione clandestina: aggravante del fine di profitto e ruolo dello scafista (Cass. pen. Sez. I n. 2302 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’aggravante del fine di profitto di cui all’art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286/1998 ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta. Ai fini dell’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo, ma è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, di efficacia causale trascurabile nell’economia generale del crimine. La qualità di pilota dello scafo e la conduzione del natante con i migranti a bordo configurano un ruolo determinante, che esclude il riconoscimento dell’attenuante. Il giudizio sulla sussistenza delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ex art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. a) e comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 per avere, in concorso con altri, organizzato ed effettuato il trasporto di cinquantasei cittadini migranti, condotti a bordo di una piccola imbarcazione dalla Libia alle coste italiane, ricoprendo il ruolo di scafista. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato integralmente la decisione, rigettando i motivi di gravame relativi alla sussistenza dell’aggravante del fine di profitto, al mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha preliminarmente richiamato i principi che governano il giudizio di legittimità: non è consentita una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, e i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate in appello sono considerati non specifici. Ha inoltre valorizzato la doppia conforme, che consente di leggere congiuntamente le due sentenze di merito come un unico complessivo corpo decisionale.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che l’aggravante del fine di profitto ex art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286/1998 ha natura soggettiva. La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la sua sussistenza, valorizzando le dichiarazioni dei migranti che avevano pagato per il trasporto e il possesso, da parte del ricorrente, di una somma di denaro in euro e dollari, apparsa come compenso per il suo operato, risultando inverosimili le giustificazioni addotte dall’imputato riguardo alla provenienza della somma.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità dell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen., in quanto il contributo del ricorrente non era marginale ma determinante: egli aveva svolto il ruolo di pilota del natante, conducendolo fino all’arrivo. Tale attività, essenziale per la realizzazione del reato, escludeva la trascurabilità del contributo causale.
Infine, sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto insindacabile il diniego delle attenuanti generiche, poiché la motivazione aveva dato conto dell’assenza di elementi positivi, valorizzando la gravità dei fatti e la falsità delle dichiarazioni rese dall’imputato, e ha ribadito che la incensuratezza non è di per sé sufficiente al riconoscimento delle attenuanti, vista la chiara previsione dell’art. 62-bis cod. pen. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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