Continuazione in executio: verifica rigorosa del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 30527 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati, anche in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., esige una approfondita e rigorosa verifica volta ad accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale degli illeciti, costituiscono solo alcuni degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso: da soli non consentono di ritenere che gli illeciti siano frutto di un’unica deliberazione di fondo. Non si può prescindere dalla iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e dall’elaborazione di un programma di massima, ancorché bisognoso di ulteriori specifiche volizioni in sede attuativa.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza al Giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati oggetto di separate condanne in sede di cognizione. Il Giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza. Avverso tale ordinanza il condannato ricorre per cassazione.

Il ricorrente deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, ravvisabile nella specie per l’omogeneità delle violazioni e per l’elemento unificatore costituito da una sopravvenuta condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del diniego.

La Sezione ribadisce che il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva e non diversamente che nel processo di cognizione, un’accertata verifica della programmazione unitaria. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, che hanno fissato il criterio della previsione iniziale dei successivi reati almeno nelle linee essenziali.

Viene altresì valorizzato il principio per cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, insieme alla contiguità spazio-temporale, rappresenta solo un indice rivelatore, insufficiente da solo (Sez. III n. 3111 del 20.11.2013, dep. 2014). La ratio della disciplina impone di guardare all’aspetto intellettivo e a quello volitivo, con elaborazione di un programma di massima (Sez. I n. 34502 del 02.07.2015).

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi. Ha escluso la continuazione tra i maltrattamenti giudicati con la prima sentenza e quelli giudicati con la seconda, già ritenuti autonomi dal giudice della cognizione. Quanto alla condanna per violazione del divieto di avvicinamento, il giudice di merito ha qualificato tale reato come espressione di una decisione occasionale ed estemporanea, non prefigurabile al momento della prima condotta.

Di fronte a argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo specifico, il ricorso è inammissibile. Segue la condanna alle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equamente in euro tremila. La Corte dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 106 del 2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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