Omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e onere motivazionale del diniego (Cass. pen. Sez. 7 n. 6963 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti. In caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di merito per essersi allontanato dal proprio comune di residenza in violazione dell’obbligo di soggiorno connesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era sottoposto, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Con l’unico motivo di impugnazione, si doleva della omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., negata dal giudice di seconde cure sul rilievo della non minimale offensività della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato il motivo alla luce dei principi consolidati in materia di particolare tenuità del fatto. Ha rilevato che il giudice di merito, nel negare il beneficio, aveva adeguatamente motivato il proprio convincimento, valorizzando elementi sintomatici della spregiudicatezza dell’agente, già protagonista in passato di altra violazione delle prescrizioni derivanti dallo status di sorvegliato speciale, e la modalità della condotta, consistita nell’introdursi sulla rete autostradale a bordo di un veicolo e nel portarsi nel territorio di altro comune.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui il diniego della causa di non punibilità non richiede necessariamente una motivazione espressa e articolata, potendo essere assolto anche implicitamente, qualora il giudice abbia qualificato la condotta in termini incompatibili con la tenuità. Ha quindi ritenuto che la decisione impugnata si ponesse in linea di coerente continuità con la giurisprudenza di legittimità, che impone una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i parametri dell’art. 133, comma 1, cod. pen.

Le contestazioni del ricorrente sono state giudicate di tangibile fragilità, attinenti all’astratta riconoscibilità del beneficio, e le obiezioni di assoluta genericità, non emancipandosi da un approccio volto alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *