Revoca patrocinio statale opposizione e ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 5362 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio è reclamabile, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dinanzi al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice, ivi inclusa la Corte di cassazione. L’unica eccezione è costituita dall’ipotesi, disciplinata dall’art. 113 d.P.R. n. 115/2002, in cui la revoca sia stata disposta su richiesta dell’amministrazione finanziaria. In tale evenienza, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ex art. 99, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso ex art. 99 determina la sua qualificazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del tribunale funzionalmente competente.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, su istanza dell’Agenzia delle Entrate, revocava il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso al ricorrente, rilevando che la situazione reddituale risultava superiore alla soglia prevista dall’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.
Nell’interesse dell’interessato veniva proposto un «ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002», indirizzato al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, deducendosi la violazione dell’art. 76 del medesimo decreto. La norma, nei processi in cui gli interessi dell’imputato siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare convivente, impone di considerare il solo reddito personale dell’imputato. Il giudice, invece, aveva tenuto conto anche del reddito della madre, persona offesa nel procedimento in cui era stata chiesta l’ammissione al beneficio. Il Presidente del Tribunale, ritenendo il ricorso diretto alla Corte di legittimità, trasmetteva gli atti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il sistema dei rimedi avverso i provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha ribadito che, di regola, la revoca è reclamabile ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 dinanzi al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice. Siffatta conclusione si fonda sul consolidato orientamento di legittimità, secondo cui non è esperibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di revoca, dovendosi attivare la speciale opposizione prevista dalla legge.
La Corte ha, tuttavia, precisato che da tale regola sfuggono i casi in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell’Ufficio Finanziario. Per queste ipotesi, l’art. 113 d.P.R. n. 115/2002 prevede la possibilità di proporre ricorso diretto per cassazione. Ne deriva che l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ex art. 99, può scegliere di ricorrere direttamente in sede di legittimità per violazione di legge.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato come l’impugnazione proposta fosse stata inequivocabilmente qualificata «ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002» e indirizzata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il quale, invece, l’aveva trasmessa alla Cassazione. Non essendo possibile pervenire a una diversa qualificazione dell’atto, l’impugnazione doveva essere considerata come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. citato.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato il proprio difetto di competenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, unico giudice abilitato a decidere sull’opposizione proposta dall’interessato.
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Nota della Redazione
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