Abbreviato secco: e’ abnorme il rigetto del giudice, l’imputato ha un diritto potestativo al rito (Cass. pen. 856/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 856/2026 (camera di consiglio del 9 dicembre 2025, dep. 9 gennaio 2026, R.G.N. 31269/2025) — Presidente Giovanna Verga, Relatore Emanuele Cersosimo

Il principio di diritto

Integra gli estremi del provvedimento abnorme l’ordinanza con cui il giudice respinge la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato: tale richiesta è esercizio di un vero e proprio diritto potestativo dell’imputato, la cui rituale manifestazione vincola il giudice alla celebrazione del rito, senza che il pubblico ministero disponga di un potere di interdizione né che il giudice possa compiere valutazioni discrezionali sull’opportunità di definire il processo “allo stato degli atti” o rigettare per pretesa insufficienza del compendio probatorio.

Il fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva respinto la richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato, ritenendo l’integrazione probatoria prospettata incompatibile con le esigenze di economia processuale. La difesa ricorreva per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento: la richiesta era in realtà di abbreviato “secco” (incondizionato), poiché la consulenza fonica invocata era già stata acquisita al fascicolo delle indagini preliminari prima della richiesta di giudizio immediato.

La motivazione

Il ricorso è accolto. Dall’esame degli atti risulta che la consulenza era già nel fascicolo, sicché l’istanza andava intesa come domanda incondizionata di accesso al rito, erroneamente qualificata dal giudice come abbreviato condizionato. Richiamata la nozione di abnormità delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 26/1999, Magnani), nel duplice profilo strutturale e funzionale (stasi del processo), la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: è abnorme l’ordinanza che respinge la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, esercizio di un diritto potestativo dell’imputato che vincola il giudice alla celebrazione del rito (Sez. 1, n. 29112/2004; Sez. 4, n. 32893/2020; Sez. 6, n. 38208/2025). Il giudice non può rigettare la domanda per pretesa insufficienza probatoria o necessità di approfondimenti, essendo la completezza dell’accertamento presidiata dai poteri integrativi esercitabili anche d’ufficio. L’ordinanza è annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Trani per una nuova decisione sulla richiesta.

Implicazioni pratiche

Per il penalista: la richiesta di abbreviato “secco” è un diritto potestativo dell’imputato. Una volta ritualmente formulata, il giudice deve disporre il rito e non può sindacarne l’opportunità né rigettarla adducendo la necessità di ulteriori acquisizioni probatorie. Il diniego dà luogo a un provvedimento abnorme, impugnabile per cassazione, con annullamento senza rinvio e restituzione degli atti. Utile anche il chiarimento sulla qualificazione dell’istanza: se la prova invocata è già nel fascicolo, la domanda è incondizionata, non condizionata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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