Stalking: se l’appello è del solo imputato, l’assorbimento del reato minore non consente di aumentare la pena per gli atti persecutori (Cass. pen. 7366/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 7366 dell’8 gennaio 2026 (R.G.N. 26898/2025), depositata il 24 febbraio 2026 — Presidente Miccoli, Relatore Morra.

Il principio di diritto

Il divieto di reformatio in peius (art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), in caso di impugnazione del solo imputato, opera non soltanto sulla pena complessiva ma anche sulle singole componenti del trattamento sanzionatorio; l’assorbimento di un reato in una fattispecie più grave equivale alla caducazione del reato assorbito e non consente, in assenza di appello del Pubblico Ministero, di innalzare la pena applicata in primo grado per il reato più grave residuo.

Nei reati abituali — come gli atti persecutori — la consumazione coincide con l’ultimo segmento di condotta; sicché, se sopravviene una norma che prevede un trattamento sanzionatorio più severo, per applicarla è sufficiente il compimento di un singolo atto sotto la nuova disciplina, senza che le condotte successive debbano di per sé integrare il carattere dell’abitualità.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli, su appello del solo imputato, riformava parzialmente la condanna del Tribunale per atti persecutori (capo 1) e minaccia (capo 3), ritenendo la minaccia assorbita negli atti persecutori. Rideterminava così la pena complessiva — più bassa — ma indicava, per gli atti persecutori, una pena leggermente superiore a quella applicata in primo grado per quel titolo di reato.

L’imputato ricorreva con dieci motivi: il difetto di correlazione tra accusa e condanna (per l’uso di denunce del 2020, estranee al periodo contestato marzo–2 ottobre 2019); la mancata assunzione di prove decisive (una registrazione telefonica con il figlio minore e gli screenshot di messaggi); la rivalutazione del quadro probatorio; la violazione del divieto di reformatio in peius; il diniego delle attenuanti; e la successione di leggi penali, per l’applicazione del regime più severo introdotto dalla legge n. 69 del 2019.

La motivazione

Il primo motivo è manifestamente infondato: le denunce del 2020 sono state richiamate solo nella ricostruzione complessiva del rapporto tra le parti, non come condotte integrative del reato né ai fini della pena; il Tribunale ha esplicitamente circoscritto la valutazione al periodo contestato. I motivi sulle prove non assunte sono infondati: la registrazione di una conversazione da parte di un partecipe e gli screenshot prodotti dal destinatario sono documenti ex art. 234 cod. proc. pen., astrattamente acquisibili anche in appello, ma il ricorso non ne ha dedotto l’essenzialità (art. 606, comma 1, lett. d), riconducendone la rilevanza a condotte del 2020 prive di rilievo. I motivi sulla rivalutazione delle prove non sono consentiti in sede di legittimità.

È invece fondato l’ottavo motivo, sul divieto di reformatio in peius. La dichiarazione di assorbimento equivale a un proscioglimento per il reato assorbito; il divieto ex art. 597, comma 4, cod. proc. pen. opera sulle singole componenti del trattamento sanzionatorio, sicché, senza appello del Pubblico Ministero, il giudice d’appello non poteva aumentare la pena applicata in primo grado per il reato più grave residuo. L’aumento illegittimo (dieci giorni di reclusione) è espunto direttamente dalla Corte ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio.

Infondato il decimo motivo, sulla successione di leggi: la legge n. 69 del 2019 (in vigore dal 9 agosto 2019) si applica perché l’imputato ha continuato a porre in essere atti persecutori dopo tale data; e comunque, nei reati abituali, la consumazione coincide con l’ultima condotta, sicché basta un singolo atto sotto la nuova norma, poiché il disvalore nasce dalla reiterazione e l’ultimo atto rinnova la portata lesiva di quelli precedenti. Il ricorso è quindi accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in anni uno e mesi due di reclusione, e rigettato nel resto.

Implicazioni pratiche

Quando in appello — su impugnazione del solo imputato — un reato viene assorbito in uno più grave, il giudice deve limitarsi a eliminare la quota di pena del reato assorbito: non può ritoccare al rialzo la pena del reato principale, nemmeno se il trattamento complessivo resta più favorevole. È il divieto di reformatio in peius applicato alle singole componenti della pena.

Sul diritto intertemporale, nei reati abituali (stalking, maltrattamenti) conta il momento dell’ultima condotta: se una riforma più severa entra in vigore mentre la serie è ancora in corso, basta un atto successivo per applicare il regime più rigoroso, e chi prosegue la condotta dopo la riforma non può invocare il trattamento più mite. Sul piano probatorio, registrazioni tra presenti e screenshot prodotti da un partecipe sono documenti acquisibili, ma in cassazione la mancata acquisizione rileva solo se se ne deduce e dimostra l’essenzialità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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