Reddito di cittadinanza: dopo la Consulta basta la residenza di 5 anni, ma la falsa dichiarazione resta reato (Cass. pen. 1082/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 1082 del 13 gennaio 2026 (R.G.N. 5817/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Alessandro Maria Andronio.

Il principio di diritto

In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025 — che ha espunto con efficacia erga omnes il requisito della residenza decennale — è sufficiente che il beneficiario sia residente in Italia da almeno cinque anni. Ove però manchi anche tale requisito ridotto, la falsa dichiarazione sulla residenza conserva rilevanza penale (art. 7 del d.l. n. 4 del 2019); e l’errore sui presupposti del diritto al beneficio si risolve in errore su legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 c.p., neppure quando la domanda sia stata compilata tramite un intermediario.

Il fatto

La Corte d’appello di Messina, riformando parzialmente la condanna del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva ritenuto l’imputata responsabile di indebita percezione del reddito di cittadinanza (art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019; art. 316-ter c.p., assorbito): nella domanda INPS aveva dichiarato falsamente di risiedere in Italia da dieci anni, mentre vi risiedeva dal 26 marzo 2018, conseguendo il beneficio (circa 7.446 euro) da novembre 2020 a febbraio 2021. Con un unico motivo l’imputata deduceva l’insussistenza del dolo specifico, avendo compilato la domanda tramite un intermediario cui aveva mostrato il permesso di soggiorno.

La motivazione

Il ricorso è infondato. Sul requisito di residenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea (29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22) e, soprattutto, la Corte costituzionale (sent. n. 31 del 2025) hanno inciso sul requisito della residenza decennale: la Consulta lo ha dichiarato incostituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. ed espunto con efficacia erga omnes, ritenendo sufficiente la residenza di almeno cinque anni (Sez. 3, n. 23449 del 2025). Nel caso di specie, però, l’imputata era residente in Italia solo dal 26 marzo 2018 e dunque non possedeva neppure il requisito quinquennale al momento della domanda: la condotta conserva perciò rilevanza penale.

Sul dolo, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore sul diritto a percepirlo si risolve in errore su legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 c.p. (Sez. 2, n. 23265 del 2024, El Hadraoui); l’utilizzazione di un intermediario, quale il CAF, non esclude la responsabilità, emergendo la falsa rappresentazione di un dato ampiamente noto all’imputata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

Le pronunce europea e costituzionale del 2024-2025 hanno ridotto da dieci a cinque anni il requisito di residenza per il reddito di cittadinanza, con effetti favorevoli anche in sede penale: chi possedeva la residenza quinquennale non è punibile per la falsa dichiarazione sul decennio. Ma il beneficio interpretativo non copre chi non raggiunge neppure i cinque anni: in tal caso la falsa dichiarazione resta reato. Resta fermo che l’errore sui requisiti è errore su legge penale (art. 5 c.p.) e che il ricorso a un CAF non trasferisce la responsabilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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