Continuazione in fase esecutiva: il giudice dell’esecuzione non può ridurre la pena base del reato più grave (Cass. pen. 390/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza n. 390 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 26651/2025) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Silvia Mattei.
Il principio di diritto
In sede di esecuzione, nell’applicare la disciplina del reato continuato a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, il giudice dell’esecuzione è vincolato a individuare la violazione più grave in quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione: la specie o la misura di tale pena non possono essere in alcun caso modificate, né in senso peggiorativo né migliorativo, potendo il giudice operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (artt. 81, secondo comma, c.p.; 671 c.p.p.; 187 disp. att. c.p.p.).
Il fatto
Il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati giudicati con sentenze irrevocabili e rideterminato la pena finale. Nel calcolo, però, dopo avere individuato il reato più grave, aveva ridotto la pena base inflitta per esso dal giudice della cognizione (da due anni di reclusione e 200 euro di multa a un anno e otto mesi di reclusione e 150 euro), procedendo poi agli aumenti per i reati satellite. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il ricorso è fondato. In sede esecutiva la determinazione della pena in continuazione è retta dall’art. 81, secondo comma, c.p., dall’art. 671, comma 2, c.p.p. e dall’art. 187 disp. att. c.p.p. Quest’ultimo non attribuisce al giudice dell’esecuzione alcun potere di rideterminazione della pena base, alla quale resta vincolato: la violazione più grave è quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere modificate in alcun senso; il giudice può soltanto diminuire le pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 28331 del 2014; Sez. 1, n. 24597 del 2004).
Nel caso in esame, pur avendo correttamente individuato il reato più grave, il giudice dell’esecuzione ne aveva ridotto la pena base, così contravvenendo al disposto dell’art. 187 disp. att. c.p.p., per poi procedere agli aumenti per i reati satellite. L’ordinanza, emessa in violazione di legge, è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica.
Implicazioni pratiche
Quando la continuazione è applicata dal giudice dell’esecuzione, la pena base è un dato intangibile: coincide con la pena più grave in concreto inflitta in cognizione e non può essere ritoccata, neppure in favore del condannato. Il margine del giudice dell’esecuzione si esaurisce nella diminuzione degli aumenti per i reati satellite. La pronuncia delimita con nettezza i poteri del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p. e vale come promemoria sui limiti della rideterminazione sanzionatoria in sede esecutiva.
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