Occupazione di bene demaniale e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 11582 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la domanda di indennizzo o di risarcimento del danno per l’occupazione sine titulo di un’area demaniale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali liti, infatti, viene in rilievo il mero rapporto fattuale tra il privato e l’amministrazione, senza che sia contestato l’esercizio di pubblici poteri. Il riparto di giurisdizione non si basa sul petitum formale, ma sul petitum sostanziale, individuato con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio. Tale conclusione non è inficiata dalla pendenza del procedimento di ricognizione dei compendi vallivi di cui all’art. 2, comma 1-ter, d.l. n. 225/2010, che programma un’attività accertativa non implicante la spendita di discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Il Provveditorato alle Opere Pubbliche aveva ordinato alla società proprietaria di un compendio vallivo nella Laguna di Venezia lo sgombero dell’area e il pagamento di una somma per l’occupazione della stessa. La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo la pendenza del procedimento di ricognizione dei compendi costituiti da valli arginate, previsto dall’art. 2, comma 1-ter, d.l. n. 225/2010.
Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa all’indennità e respinto il ricorso sull’ordine di sgombero. Il Consiglio di Stato, invece, aveva accolto l’appello, annullando il provvedimento e ritenendo che anche la controversia sull’indennità spettasse al giudice amministrativo, vertendo sul cattivo uso del potere.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, investite della sola questione di giurisdizione relativa alla pretesa pecuniaria, richiamano il criterio del petitum sostanziale quale regola di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo. La domanda della società è volta a contestare una pretesa della P.A. basata sull’occupazione asseritamente illegittima di un’area demaniale, pretesa che assume consistenza risarcitoria.
La Corte afferma che le liti aventi ad oggetto l’indennizzo o il risarcimento del danno da occupazione abusiva di un bene demaniale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché viene in rilievo il mero rapporto fattuale tra privato e amministrazione, senza contestazione dell’esercizio di pubblici poteri. Il potere di procedere allo sgombero e di pretendere il pagamento non altera la natura del rapporto dedotto in giudizio.
Quanto al procedimento di ricognizione previsto dall’art. 2, comma 1-ter, d.l. n. 225/2010, la Corte osserva che la disposizione programma un’attività accertativa che non implica la spendita di discrezionalità amministrativa, ma, al più, di discrezionalità tecnica. Quest’ultima, implicando accertamenti e valutazioni vincolate a criteri fissi, è sempre suscettibile di sindacato da parte del giudice ordinario. La pendenza del procedimento interferisce con la decisione sulla fondatezza della pretesa, ma non ne muta la natura, estranea all’apprezzamento sull’uso di potestà pubblicistiche connotate da discrezionalità amministrativa.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
Nota della Redazione
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