Il diniego dell’omologa del piano del consumatore è sentenza reclamabile alla Corte d’Appello (Cass. civ. n. 8875 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale, all’esito del contraddittorio con i creditori, rigetta l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve assumere la forma della sentenza, ai sensi dell’art. 70, comma 8, CCII, ed è impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 51 CCII, senza che rilevi la distinzione tra accoglimento e rigetto. Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità previsto dall’art. 70, comma 1, CCII riguarda esclusivamente la fase preliminare del procedimento, in cui la proposta non abbia superato il vaglio di ammissibilità prima dell’instaurazione del contraddittorio con i creditori.
Il Fatto
I coniugi debitori proponevano un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, il cui sovraindebitamento derivava dalla stipula di un mutuo ipotecario. A seguito del decreto di cui all’art. 70, comma 1, CCII e della contestazione del creditore ipotecario in ordine alla convenienza della proposta, il Tribunale di Napoli Nord riteneva insussistenti le condizioni per l’omologa.
I debitori proponevano reclamo alla Corte d’Appello di Napoli che, con ordinanza del 25 marzo 2025, dichiarava la propria incompetenza in ragione della novella dell’art. 70, comma 1, CCII introdotta dal d. lgs. n. 136/2024. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo che il provvedimento di diniego dell’omologa dovesse assumere la forma della sentenza e non del decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara la competenza della Corte d’Appello di Napoli. La decisione si fonda sull’espressa previsione dell’art. 70, comma 8, CCII, secondo cui il provvedimento che si pronuncia sull’omologa assume la forma della sentenza ed è impugnabile ai sensi dell’art. 51 CCII davanti alla Corte d’Appello. La norma non distingue tra accoglimento o rigetto dell’omologa, prevedendo solo che la sentenza sia impugnabile negli stessi termini del provvedimento che pronuncia sull’omologazione, indipendentemente dall’esito.
La Corte esclude che possa scriminarsi il provvedimento di accoglimento da quello di diniego dell’omologa, atteso l’incardinamento del contraddittorio con i creditori. L’art. 70, comma 10, CCII non prevede più che il giudice, in caso di diniego, provveda con decreto su disposizioni accessorie, né è previsto il ricorso avverso il decreto di rigetto di cui all’art. 50 CCII, il che avalla la soluzione dell’unico strumento processuale per entrambe le ipotesi.
Quanto all’art. 70, comma 1, CCII, la norma disciplina la sorte del provvedimento adottato nella fase preliminare del procedimento, in cui la proposta non abbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico prima dell’instaurazione del contraddittorio con i creditori, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. Il diniego dell’omologa è invece pronuncia sul merito del piano, come tale soggetta alla disciplina dell’art. 51 CCII.
Il conflitto negativo viene risolto dichiarando la competenza della Corte d’Appello di Napoli, con rimessione delle parti dinanzi ad essa. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio promosso ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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