Indebita ricezione di cellulare senza SIM da parte del detenuto: integra il reato (Cass. pen. Sez. VI n. 14879 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi del delitto di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. l’indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM. L’idoneità ad effettuare comunicazioni è caratteristica connaturata all’apparecchio telefonico, mentre per gli “altri dispositivi” essa costituisce requisito necessario della fattispecie. La mancanza di elementi accessori, quali la SIM, la batteria o il cavo di alimentazione, non esclude la configurabilità del reato, che prescinde dalla contestuale capacità di connessione alla rete dello strumento e si fonda sulla messa in pericolo del bene giuridico della effettività della detenzione.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, era stato condannato per il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen. per aver indebitamente ricevuto un telefono cellulare all’interno della casa circondariale. La Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, sottolineando come l’apparecchio, sebbene privo di scheda SIM, fosse potenzialmente in grado di effettuare comunicazioni a distanza tramite tecnologia bluetooth.
Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale lamentava il vizio di motivazione in ordine all’idoneità alle comunicazioni del telefono cellulare, privo di scheda SIM. In particolare, evidenziava come la Corte territoriale non avesse specificato quale sarebbe stata la fonte wireless, considerato che l’istituto di detenzione era privo di rete WI-FI.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen. è strutturato a più fattispecie alternative, sanzionando sia la condotta di chi procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, sia quella del detenuto che indebitamente riceve o utilizza tali strumenti. Ha altresì ricordato il contrasto interpretativo in merito all’oggetto delle condotte, registrando i diversi orientamenti emersi nelle pronunce delle Sez. 6, n. 42941 del 2024 e Sez. 6, n. 25746 del 2025, quest’ultima favorevole all’esclusione del reato per un telefono privo di SIM.
Il Collegio ha condiviso l’orientamento che distingue tra apparecchi telefonici e altri dispositivi, affermando che la locuzione “altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni” individua la necessaria caratteristica della seconda classe di strumenti, mentre per gli apparecchi telefonici tale idoneità è connaturata alla loro natura di strumenti comunicativi. La disgiuntiva “o” posta dal legislatore esprime chiaramente che l’idoneità alla comunicazione è requisito essenziale solo per i dispositivi diversi dal telefono.
La Corte ha precisato che il giudizio di conformità al tipo deve attenersi strettamente alla previsione della fattispecie, senza richiedere la compresenza di elementi accessori dello strumento, quali la SIM, la batteria o il cavo di alimentazione. La norma incriminatrice individua la messa in pericolo del bene protetto, costituito dalla effettività della detenzione, prescindendo dalla contestuale capacità dello strumento di connessione alla rete, essendo prevista l’ulteriore e distinta condotta penalmente rilevante ricollegata all’uso degli strumenti di comunicazione. La questione della intrinseca idoneità alla comunicazione, invece, si pone nel diverso ambito della offensività in concreto, il cui giudizio è rimesso al giudice di merito.
Nel caso di specie, il telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, dotato di tecnologia bluetooth, costituisce un apparecchio telefonico di per sé destinato a consentire comunicazioni. La sua indebita ricezione, non contestata, integra il reato, rimanendo irrilevante la circostanza che fosse privo della scheda SIM, così come la mancata individuazione dello specifico canale di comunicazione eventualmente utilizzabile.
Nota della Redazione
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