Prescrizione e aggravante ad effetto speciale nel calcolo del termine (Cass. pen. Sez. III n. 27501 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del termine di prescrizione del reato deve tenersi conto anche della circostanza aggravante ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen., ancorché la stessa sia stata riconosciuta a carico di un solo coimputato. Il termine ordinario, aumentato fino alla metà per effetto dell’aggravante, è ulteriormente incrementato di un quarto in presenza di atti interruttivi. Non è sufficiente, a fondare il diniego dell’estinzione, l’affermazione apodittica che il reato si conserva nella forma aggravata, occorrendo il calcolo effettivo del termine maturato.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale locale, dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti di tre imputati in relazione al delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, esclusa la circostanza aggravante, e rideterminava la pena nei confronti del quarto imputato.

Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione: la Corte territoriale non aveva dichiarato l’estinzione del reato anche nei suoi confronti, pur risultando maturata la prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il delitto contestato in concorso era sanzionato, ratione temporis, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con termine di prescrizione pari a sei anni a norma dell’art. 157, comma 1, cod. pen. La circostanza aggravante ad effetto speciale comporta un aumento di pena da un terzo alla metà.

La Corte ribadisce che dell’aggravante occorre tener conto nel calcolo della prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen., trattandosi di circostanza ad effetto speciale. Il termine ordinario risulta pertanto pari a nove anni, aumentati di un quarto per gli atti interruttivi, e dunque a undici anni e tre mesi.

Il dibattimento è stato rinviato su richiesta della difesa, con conseguente sospensione del termine per complessivi settanta giorni. Fissato il dies a quo al 1° luglio 2013, la prescrizione è maturata il 10 dicembre 2024, in data anteriore alla sentenza di primo grado, emessa il 14 gennaio 2025.

La Corte territoriale, invece, aveva affermato che il reato si conserva nella forma aggravata, senza alcuna precisazione idonea a superare il calcolo esposto. Il percorso argomentativo del giudice d’appello si rivela, sul punto, carente, poiché non affronta il profilo del computo effettivo del termine prescrizionale.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto al ricorrente, perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

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