Integra il delitto ex art. 391-ter c.p. l’introduzione in carcere di un cellulare privo di SIM (Cass. pen., Sez. VI, n. 14887 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi del delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. l’introduzione di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM, in un istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta. L’idoneità ad effettuare comunicazioni non è requisito necessario dell’apparecchio telefonico, mentre la sua assenza rileva solo ai fini della valutazione dell’offensività in concreto del fatto, rimessa al giudice di merito.
Il Fatto
Un avvocato era stato tratto in arresto dalla polizia penitenziaria perché sorpreso all’ingresso di una casa circondariale, dove si accingeva a conferire con un proprio assistito, con tre telefoni cellulari, muniti di cavi di ricarica e non dichiarati al personale di vigilanza. Il Giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato l’arresto, ritenendo la condotta penalmente irrilevante: i dispositivi, essendo privi di scheda SIM, non sarebbero stati idonei a effettuare comunicazioni. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo la violazione dell’art. 391-ter cod. pen. per la mancata convalida dell’arresto.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché le questioni sollevate attengono al titolo del reato e alla configurabilità dell’addebito provvisorio, rientrando nei vizi di legittimità deducibili nel giudizio di convalida dell’arresto. Il giudizio di conformità al tipo, infatti, non può essere sovrapposto a quello di concreta offensività del fatto, che rimane distinto e rimesso al giudice di merito.
Nel merito, la Corte ha esaminato la struttura dell’art. 391-ter cod. pen., rilevando come la disgiuntiva “o” posta tra “apparecchio telefonico” e “altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni” esprima che l’idoneità alla comunicazione è caratteristica attribuita dal legislatore solo agli altri dispositivi. L’apparecchio telefonico, per sua natura, è uno strumento comunicativo, sicché la sua idoneità strutturale è connaturata alla categoria stessa e non introduce la necessità di una immediata capacità operativa dello strumento, quale potrebbe essere quella derivante dalla presenza della SIM.
La Corte ha superato il diverso orientamento, secondo cui l’apparecchio telefonico privo di SIM e di batteria non sarebbe idoneo alla comunicazione, valorizzando invece la ratio della norma, volta a contrastare l’endemico fenomeno dell’introduzione in carcere di apparecchi cellulari a tutela dell’effettività della pena detentiva. La mancanza della SIM non esclude le potenzialità comunicative dei telefoni di ultima generazione, utilizzabili anche tramite e-SIM, WI FI o bluetooth.
La Corte ha quindi affermato il principio di diritto per cui integra il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. l’introduzione di un telefono cellulare, anche se privo di scheda SIM, in un istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta. Nel caso di specie, i tre apparecchi erano completi nella componentistica e muniti di cavi di ricarica, sicché l’addebito provvisorio risultava sussistente con valutazione ex ante, dovendosi annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarare legittimamente eseguito l’arresto.
Nota della Redazione
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