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Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: il ruolo logistico del migrante-scafista e la sussistenza del concorso (Cass. pen. Sez. I n. 31888 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la condotta del migrante che, pur estraneo al sodalizio criminale organizzatore del trasporto, svolga a bordo un ruolo logistico essenziale per il buon esito della traversata, quale quello di addetto ai motori, intervenendo in occasione delle avarie per ripristinarne il funzionamento. Tale ruolo, se non occasionale né improvvisato ma sintomatico dell’appartenenza all’equipaggio, configura un apporto concorsuale consapevole, a nulla rilevando che il contributo sia finalizzato anche a procurare il proprio ingresso nel territorio nazionale. Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati di reato connesso escussi come testimoni assistiti possono riscontrarsi reciprocamente, purché ciascuna sia dotata di intrinseca attendibilità e concordante nel nucleo essenziale del narrato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che aveva condannato un imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3-bis e 3, lett. a), b), c) e d), d.lgs. n. 286/1998, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.000.000,00 di multa. All’imputato era contestato di aver svolto, durante una traversata marittima, la funzione di addetto al motore dell’imbarcazione, contribuendo così all’ingresso clandestino di circa 295 migranti. Il ricorrente, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ipotesi di doppia conforme, evidenziando come la Corte territoriale avesse proceduto a un autonomo esame delle fonti di prova, come dimostrato dalla specifica analisi della posizione del ricorrente rispetto all’assoluzione del coimputato.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondate le censure difensive circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. L’affermazione di responsabilità è stata fondata su un compendio dichiarativo convergente, costituito dalle deposizioni di più migranti che hanno indicato il ricorrente quale soggetto incaricato di intervenire sul motore in occasione dei guasti. La Corte ha valorizzato la peculiare posizione dell’imputato a bordo, unico migrante della stessa nazionalità dei conducenti, possessore di arnesi da lavoro e con tracce di olio sugli indumenti, nonché la libertà di movimento di cui godeva tra la sala motori e la cabina di pilotaggio. Tali elementi, seppur non univoci singolarmente, hanno assunto valore meramente corroborante rispetto al nucleo centrale della motivazione, costituito dalle convergenti dichiarazioni testimoniali che ne hanno indicato il ruolo di addetto ai motori.

La Corte ha quindi escluso la configurabilità dello stato di necessità, qualificando il ricorrente come membro dell’equipaggio, specificamente destinato dagli organizzatori alla funzione di addetto ai motori. In tal senso, la sentenza ha richiamato la nozione di «migrante – scafista» non trafficante elaborata dalla Corte costituzionale n. 120 del 2026, quale soggetto cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo o altro ruolo logistico, precisando che anche tali condotte configurano un’ipotesi di reato comune.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito adeguata risposta alle doglianze difensive, in particolare in ordine al presunto condizionamento della teste, evidenziando come la stessa avesse affermato di non aver dato ascolto ai suggerimenti degli operanti. Parimenti infondate sono state ritenute le censure relative alle incongruenze spazio-temporali e alla composizione del fascicolo fotografico, avendo la difesa omesso di prospettare ragioni specifiche che potessero minare l’attendibilità del dichiarato, anche considerato che i testi erano stati escussi in sede di incidente probatorio.

Infine, la Corte ha respinto il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da imputati di reato connesso escussi come testimoni assistiti possono riscontrarsi reciprocamente, purché dotate di intrinseca attendibilità e concordanti nel nucleo essenziale. Nel caso di specie, le dichiarazioni dei migranti sono state ritenute particolarmente circostanziate e non sono emersi elementi atti a far sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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