Inammissibile il ricorso avverso patteggiamento per motivi non deducibili (Cass. pen. Sez. VII n. 35155 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi che investono genericamente l’adeguatezza della motivazione in ordine all’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto non rientrano tra quelli deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorso è quindi inammissibile, anche quando il motivo non sia scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Alla declaratoria consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Velletri, con sentenza di patteggiamento, ha applicato alla ricorrente la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 2.222,00 di multa, con la recidiva contestata e tenuto conto della riduzione per il rito, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile per cause che possono essere decise senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Si tratta, osserva il Collegio, di ricorso proposto avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per ragioni che, nella sostanza, investono genericamente l’adeguatezza della motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto.

Tali doglianze, nei termini in cui sono state articolate, non rientrano tra quelle deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Il perimetro dei motivi esperibili contro il patteggiamento resta dunque circoscritto alle ipotesi espressamente previste dalla norma.

La Corte rileva inoltre che il motivo non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Sul punto richiama, in motivazione, Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013, in tema di contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, resa sui motivi d’appello, i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata Corte cost. n. 186 del 13.06.2000 — al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa nella misura di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *