Metodo mafioso e concorso: aggravante oggettiva estesa al correo consapevole (Cass. pen. Sez. II n. 35127 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’uso del metodo mafioso ha natura oggettiva e, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., si trasmette ai concorrenti nel reato. Non è necessario che l’agente sia stabilmente inserito in un sodalizio mafioso, né che tale appartenenza sia accertata con sentenza definitiva: è sufficiente che l’uso del metodo risulti dal contesto in cui la minaccia è calata. In tema di estorsione aggravata, la minaccia può essere implicita o addirittura silente, purché evochi un contesto criminale organizzato. In caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di estorsione aggravata, anche dall’uso del metodo mafioso. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, che lo ha ritenuto braccio destro di un coimputato e referente di richieste di denaro nei confronti di tre persone offese, nel contesto di un’organizzazione di tipo camorristico operante nel casertano.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità. Sostiene di avere solo accompagnato il correo, senza consapevolezza dell’attività estorsiva e senza condotte concorsuali. Censura inoltre l’estensione dell’aggravante mafiosa, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento e la negata continuazione con fatti già giudicati.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Richiama la pacifica giurisprudenza secondo cui, in caso di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si fondono in un unico risultato organico, al quale occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione.
Il travisamento della prova, in particolare, è deducibile solo quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza. Nella specie il ricorrente non si confronta con il compendio probatorio, costituito da numerose intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori, che hanno descritto una condotta attiva di richiesta di denaro senza causa, con toni intimidatori e piena consapevolezza del contesto.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva la confusione tra le due direttrici dell’aggravante: l’uso del metodo mafioso e la finalità di agevolazione di un clan. L’appartenenza a una consorteria mafiosa non è condizione necessaria dell’aggravante, che può essere integrata da chiunque. La circostanza aggravante ha natura oggettiva e, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., si comunica ai concorrenti, senza che sia configurabile ignoranza scusabile in capo al ricorrente.
Sugli ulteriori motivi, la Corte osserva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen., alla personalità del reo e alla gravità dei fatti. Per l’aggravante dell’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. è sufficiente l’accertamento nel provvedimento di merito, non richiedendosi una sentenza definitiva. L’attenuante del risarcimento del danno è stata invocata solo genericamente, mentre la continuazione è stata esclusa per difetto di allegazione della sentenza relativa ai fatti già giudicati.
Nota della Redazione
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