Omicidio premeditato e reato associativo: la premeditazione non basta a fondare la continuazione (Cass. pen. 1068/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 1068 del 2026 (pubblica udienza del 4 dicembre 2025, R.G.N. 27362/2025) — Presidente Filippo Casa, Relatore Maria Eugenia Oggero
Il principio di diritto
In caso di omicidio volontario, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione non comporta la ravvisabilità del vincolo della continuazione tra l’omicidio, il delitto associativo e i reati-fine, non essendo evincibile l’unicità del disegno criminoso ove non sia raggiunta la prova di una ideazione, pur embrionale, dell’omicidio fin dal momento dell’adesione del soggetto agente all’organizzazione criminale.
Il fatto
La Corte di assise di appello di Napoli confermava il diniego del riconoscimento della continuazione tra un omicidio volontario premeditato — commesso nel 1999 e giudicato con sentenza del 2023 — e le condotte, tra cui l’associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. e i reati-fine, già ritenute avvinte dalla continuazione con una precedente sentenza del 2009. Il ricorrente deduceva la configurabilità del medesimo disegno criminoso e la contraddittorietà tra l’affermata estemporaneità dell’azione omicidiaria e il riconoscimento della premeditazione.
La motivazione
Il ricorso è infondato. La Corte territoriale, con motivazione logica ed esauriente, ha escluso che la causa dell’omicidio fosse riconducibile alla strategia dell’organizzazione: l’omicidio era scaturito dall’opportunità di punire un sodale per “infedeltà delinquenziale”, decisione non prevedibile né concepita, neppure nelle linee essenziali, al momento dell’affiliazione al sodalizio (l’agente era stato avvisato della necessità di commettere il crimine solo pochi minuti prima dell’agguato). Diversamente, ogni reato-fine commesso dall’associato finirebbe attratto nella continuazione, a prescindere dalla prova della sua delineazione al momento dell’adesione.
Non sussiste, poi, alcuna contraddizione tra l’esclusione della continuazione — per l’estemporaneità rispetto al disegno associativo — e il riconoscimento della premeditazione: ai fini di quest’ultima è sufficiente che sia decorso un lasso di tempo, anche contenuto, tra l’insorgenza del proposito criminale e la sua attuazione, idoneo a consentire la riflessione e l’attivazione di motivi inibitori (Cass. n. 3868/2024). La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Implicazioni pratiche
La decisione tiene distinti due piani spesso sovrapposti in sede difensiva. Il vincolo della continuazione tra reato associativo e reati-fine richiede la prova che il singolo reato fosse programmato, almeno nelle linee essenziali, fin dall’adesione al sodalizio: non basta che il reato rientri nell’attività dell’organizzazione o ne rafforzi il vincolo. La premeditazione, che misura il tempo tra proposito e attuazione del singolo delitto, opera su un piano diverso e può coesistere con l’estraneità dell’omicidio all’originario disegno criminoso associativo.
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