Procedibilità della violenza sessuale connessa: la Cassazione rimette alla Consulta il regime d’ufficio dell’art. 85, comma 2-ter (Cass. pen. 22740/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, ordinanza n. 22740 del 19 giugno 2026 (R.G.N. 36571/2025) — Presidente Antonella Di Stasi, Relatore Massimo Battistini.

Il principio di diritto

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede che si continui a procedere d’ufficio per il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) connesso con quello di violenza privata (art. 610 c.p.), divenuto procedibile a querela e commesso prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto. Le modifiche del regime di procedibilità sono soggette ai principi costituzionali sulla successione delle leggi penali nel tempo — comprese la retroattività della lex mitior — avendo la querela natura mista, di condizione di procedibilità e di punibilità; la deroga a tale retroattività è ammessa solo se supera un vaglio positivo di ragionevolezza, che qui appare mancare, non essendo possibile, per il tenore letterale della norma, un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Il fatto

L’imputato era stato condannato per violenza sessuale (art. 609-bis c.p., aggravata ex art. 609-septies, quarto comma, n. 4) commessa il 17 aprile 2021, in connessione con una violenza privata (art. 610 c.p.), poi dichiarata improcedibile per difetto di querela. La difesa chiedeva la declaratoria di improcedibilità anche per la violenza sessuale, sostenendo che l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150/2022 — che mantiene la procedibilità d’ufficio per i delitti ex artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p. commessi prima della riforma quando connessi con un reato divenuto procedibile a querela — contrasti con l’art. 3 Cost. e con la retroattività della lex mitior, e sollevava la relativa questione di costituzionalità. Il ricorrente richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 123/2025, che aveva dichiarato illegittima la stessa norma, ma con riferimento all’art. 612-bis connesso con il danneggiamento aggravato.

La motivazione

La Corte accoglie la richiesta di sollevare la questione. La sentenza n. 123/2025 non è direttamente applicabile, riferendosi alla specifica combinazione tra l’art. 612-bis e l’art. 635, comma 2, n. 1, c.p. Tuttavia le ragioni decisorie di quella pronuncia rendono non manifestamente infondata anche la questione relativa all’art. 609-bis c.p. connesso con l’art. 610 c.p.: la Corte costituzionale ha chiarito che le norme sulla procedibilità hanno natura mista e sono soggette al principio di retroattività della lex mitior, derogabile solo entro un vaglio positivo di ragionevolezza; e che il mantenimento della procedibilità d’ufficio, quando il reato connesso sia divenuto procedibile a querela, comporta un sacrificio ingiustificato dell’imputato che ha commesso il fatto prima della riforma, senza tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa. La rilevanza è evidente, essendo stata chiesta la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela; e non è praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata, data la chiarezza del testo. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza porta davanti alla Corte costituzionale un nodo di grande rilievo pratico per i processi in corso: se, per fatti di violenza sessuale anteriori alla Riforma Cartabia ma connessi con un reato nel frattempo divenuto procedibile a querela, sia ragionevole continuare a procedere d’ufficio anziché rimettere alla persona offesa la scelta sulla querela. La Cassazione estende il ragionamento della Corte costituzionale (sentenza n. 123/2025) — che aveva già colpito la stessa norma per l’ipotesi dello stalking connesso al danneggiamento — alla diversa combinazione tra art. 609-bis e art. 610 c.p. In attesa della decisione della Consulta, l’ordinanza segnala un possibile spazio difensivo, la richiesta di improcedibilità per difetto di querela, nei procedimenti con la medesima struttura. Va peraltro considerato un elemento potenzialmente distintivo, evidenziato dallo stesso Procuratore generale: la querela per la violenza sessuale è irretrattabile, a differenza di quella per gli atti persecutori, e resterà alla Corte costituzionale valutarne il peso.

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