Imputabilita e vizio di mente: le perizie psichiatriche di altri processi rilevano se coeve e su fatti omogenei; l’onere della prova grava sull’accusa (Cass. pen. 13344/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 13344/2026, depositata il 13 aprile 2026, R.G.N. 23501/2025 — pubblica udienza del 13 febbraio 2026, Presidente Andrea Gentili, Relatore Emanuela Gai.

Il principio di diritto

L’onere della prova in tema di imputabilità grava sull’accusa. Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei, imponendo uno specifico confronto delle conclusioni e delle metodologie; tale valutazione non è, tuttavia, vincolante, dovendo l’accertamento essere compiuto in relazione al fatto concreto e al tempo in cui è stato commesso.

Il fatto

In sede di rinvio, la Corte d’appello di Milano — riqualificato il fatto come tentato furto punibile a querela (artt. 56, 626, comma 1, n. 2, cod. pen.), commesso il 15 giugno 2017 — aveva rideterminato la pena a un mese di reclusione, escludendo il vizio di mente. Aveva ritenuto la perizia psichiatrica del 2023, disposta in altro procedimento, riferita a un fatto del 2018 e quindi temporalmente distante. L’imputata ricorreva deducendo che quella valutazione peritale ricomprendeva anche un analogo furto commesso il 21 luglio 2017, un mese dopo il fatto in giudizio, nonché vizi sul trattamento sanzionatorio (pena base illegale, omessa risposta sulla richiesta di pena pecuniaria).

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Il giudice di merito non si è attenuto ai principi in tema di imputabilità: ha escluso il vizio di mente senza il necessario confronto con la circostanza — allegata dalla difesa — che la valutazione psichiatrica ricomprendeva anche un reato omogeneo commesso a brevissima distanza temporale dal fatto per cui si procede. Gli accertamenti peritali di altri procedimenti, se riferibili a epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei, impongono uno specifico confronto di conclusioni e metodologie. È fondato anche il secondo motivo: sussiste contrasto tra motivazione (con calcolo di pena illegale) e dispositivo, e la Corte territoriale ha omesso di rispondere alla richiesta di pena pecuniaria per il tentato furto ex art. 626 cod. pen.

Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Implicazioni pratiche

Nel processo penale l’imputabilità va provata dall’accusa e accertata rispetto al fatto concreto e al suo tempo. La difesa che disponga di una perizia psichiatrica formata in altro procedimento può farla valere se relativa a epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei: il giudice non può liquidarla per la mera diversità del procedimento, ma deve confrontarsi specificamente con conclusioni e metodologie. Sul trattamento sanzionatorio, il contrasto tra motivazione e dispositivo si risolve a favore del dispositivo, e l’omessa risposta a una specifica richiesta (qui, la pena pecuniaria per il tentato furto ex art. 626 cod. pen.) vizia la sentenza.

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