Avviso facoltà difensore nel prelievo alcolemico: prova testimoniale ammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 5070 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione il cui motivo, riproponendo le medesime doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, sia aspecifico e sia volto a ottenere una diversa lettura della prova testimoniale, operazione non consentita in sede di legittimità. La prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante. La prassi dell’ufficio di appartenenza di rendere detto avviso, unitamente alla nitidezza del ricordo del teste, conferma l’attendibilità della ricostruzione.
Il Fatto
Con sentenza del 29/04/2025 la Corte di appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, Codice della strada, per guida in stato di ebbrezza. L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente contestava l’utilizzabilità degli esiti dell’accertamento alcolemico effettuato tramite prelievo venoso, in quanto non preceduto dagli avvisi di legge sulla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato come il ricorso reiterasse le medesime doglianze già avanzate in appello, senza confrontarsi con la motivazione completa ed esaustiva dei giudici di secondo grado, risultando pertanto aspecifico. Inoltre, le censure erano finalizzate a richiedere una diversa lettura della prova testimoniale, operazione non consentita in sede di legittimità, il cui controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica della logicità del percorso argomentativo (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna).
Il Collegio ha poi osservato che non era in discussione il principio secondo cui l’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere provato mediante la deposizione dell’agente operante (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva). Nel caso di specie, i giudici di appello avevano adeguatamente evidenziato come il teste avesse giustificato la mancata verbalizzazione dell’avviso con la situazione di urgenza, atteso che il ricorrente si trovava già a bordo dell’ambulanza per essere trasportato in ospedale. Il ricordo specifico dell’intervento, dimostrato dalla nitidezza dei riferimenti ai passaggi operativi, rendeva attendibile la ricostruzione anche in relazione all’avviso dato oralmente.
La Corte ha infine ribadito che è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo). Conseguentemente, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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