Presunzione di colpa paritaria e onere di prova del conducente esonerato (Cass. civ. n. 3007 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la presunzione di pari concorso di colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. trova applicazione anche quando sia ignoto l’atto generatore del sinistro o non sia possibile accertare il comportamento specifico che lo ha causato. Ne consegue che, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro occorre parimenti accertare che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, essendo suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. La mancata dimostrazione di tale diligenza comporta la presunzione del colpevole concorso.
Il Fatto
Il conducente di un veicolo, rimasto coinvolto in un sinistro stradale nel 1991, aveva agito per il risarcimento dei danni, ma il giudizio si era concluso con il rigetto della domanda per prescrizione del diritto. Il danneggiato aveva quindi convenuto in giudizio il proprio avvocato, per il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento professionale, sostenendo che una corretta coltivazione della causa gli avrebbe consentito di ottenere il risarcimento. Il Tribunale, accertata la responsabilità professionale e ritenuta la sussistenza di una colpa concorrente del danneggiato ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, c.c., aveva condannato il legale al pagamento del 50% del danno. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo che le emergenze istruttorie potessero superare la presunzione di pari concorso di colpa. Il legale ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione della norma e la mancata valutazione delle risultanze processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato il tema della portata della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. in caso di scontro tra veicoli. Ha precisato che tale presunzione opera non solo quando sia certo l’atto che ha causato il sinistro ma incerto il grado di colpa, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha generato l’evento. In questa prospettiva, la presunzione di eguale concorso di colpa si applica in tutti i casi in cui l’atto generatore del sinistro sia ignoto.
La Corte ha quindi esaminato il motivo di ricorso con cui si sosteneva che l’accertamento in concreto della colpa del danneggiato esonerasse il giudice dall’obbligo di verificare la condotta dell’altro conducente coinvolto. Il principio è stato respinto, richiamando il consolidato orientamento per cui, anche quando sia individuato il comportamento colposo di un solo conducente, per attribuirgli la causa esclusiva del sinistro occorre accertare che l’altro abbia osservato le norme di circolazione e di comune prudenza. L’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno grava sul conducente che intende superare la presunzione.
La Corte ha pertanto ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato la presunzione, non essendo stata fornita la prova contraria idonea a superarla. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, in quanto volta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti incompatibile con il giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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