Sequestro preventivo e motivazione sull’entità dei crediti indebiti (Cass. pen. n. 9576/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, il controllo di legittimità sul provvedimento è consentito per violazione di legge, nozione che comprende i vizi di motivazione radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il giudice del riesame, nel valutare il fumus commissi delicti, non può operare una incomprensibile equazione tra il totale dei crediti portati in compensazione e il totale dei crediti indebitamente compensati, limitandosi a richiamare la qualifica di “credito super-ACE” senza accertare l’effettiva inesistenza del credito per l’intero ammontare, dovendo invece specificamente motivare sulla riferibilità della condotta illecita alla singola posizione dell’indagato e sulla quota effettivamente costituente provento di reato. La motivazione sul periculum in mora, seppur concisa e basata sulla necessità di preservare il provento finale delle attività criminose, non è censurabile in sede di legittimità quando dia conto delle esigenze cautelari sottese alla misura.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo, in via diretta nei confronti della società e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti della società e del legale rappresentante, in relazione al reato di indebita compensazione di crediti d’imposta c.d. “super-ACE” di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, per un importo complessivo di euro 497.621,00. Il legale rappresentante ha proposto istanza di riesame, contestando la riferibilità dell’intero ammontare alla propria posizione, posto che l’unico credito riferibile al capo di imputazione e riconducibile alla società sarebbe stato pari ad euro 149.970,00.
Il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettato l’istanza, confermando il sequestro per l’intero importo. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’omessa motivazione sul fumus commissi delicti in relazione alla propria posizione e alla quota effettivamente contestata, e, con il secondo motivo, l’omessa motivazione sul periculum in mora in relazione al sequestro del patrimonio della società e del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento impugnato limitatamente a quanto eccedente la somma di euro 149.970,00 e disponendo il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Avellino. Ha preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso per sola violazione di legge, nozione che include i vizi di motivazione radicali, come la motivazione del tutto mancante o meramente apparente, sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda e l’iter logico seguito dal giudice.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto parzialmente fondato. Ha osservato che il Tribunale del riesame aveva operato un salto logico, equiparando il totale dei crediti portati in compensazione al totale dei crediti “indebitamente” compensati, per il solo fatto che si trattava di crediti “super-ACE”, senza accertare l’effettiva inesistenza del credito per l’intero ammontare. La Corte ha rilevato che la quota parte dei crediti originati dal capo di imputazione, di cui sarebbe provata l’inesistenza, era limitata a euro 149.970,00, mentre per la restante somma (euro 347.651,00) il provvedimento era del tutto silente. Il giudice del riesame, pertanto, era incorso in un difetto assoluto di motivazione sull’elemento oggettivo del reato e sulla riferibilità della condotta all’indagato, non potendosi desumere il dolo generico dalla mera titolarità della qualifica di amministratore, né dalla mole dei crediti portati in compensazione, senza una specifica indicazione della quota illecitamente utilizzata. La Corte ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa al dolo, ritenendo la motivazione sul punto, seppur al limite della sufficienza, non inesistente.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito, sia pure in modo conciso, una motivazione sul periculum in mora, dando conto della necessità del sequestro per bloccare e preservare il provento finale delle attività criminose, stante il pericolo di dispersione del credito d’imposta attraverso plurime cessioni, finalizzate a dissimularne l’origine illecita. Tale motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta non censurabile in sede di legittimità in relazione alle misure cautelari reali.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.