Omicidio colposo stradale: la Cassazione valida la riforma della assoluzione in appello (Cass. pen. Sez. III n. 5041 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi completamente la sentenza di assoluzione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza. Tale obbligo di motivazione “rafforzata” è rispettato quando la decisione impugnata contiene un confronto sufficiente con gli argomenti della pronuncia assolutoria, valutando anche aspetti in essa non adeguatamente considerati. Il controllo del giudice di legittimità è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione e alla verifica dell’assenza di illogicità manifeste, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. L’illogicità della motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, percepibile ictu oculi.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio dopo l’annullamento da parte della Quarta Sezione della Cassazione, aveva condannato il ricorrente per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. La vicenda traeva origine da un sinistro in cui l’autoarticolato condotto dall’imputato, durante una manovra di svolta, era entrato in collisione con il motociclo della vittima, che percorreva la corsia di destra a velocità superiore a quella consentita. Il Tribunale aveva assolto l’imputato ritenendo il compendio probatorio inidoneo ad affermarne la responsabilità. La Corte distrettuale, dopo il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione dei consulenti di parte, aveva invece ribaltato l’esito assolutorio, condannando il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione con i benefici di legge.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso incentrato sulla violazione del principio della motivazione rafforzata. La Corte ha preliminarmente ricordato che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti.
Nel merito, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva dato rilievo alla violazione della segnaletica orizzontale, che imponeva l’obbligo di affiancarsi al lato destro per chi intendeva svoltare, e alla velocità eccessiva di 55 km/h con cui l’autoarticolato aveva fatto ingresso in curva, desunta non solo dal cronotachigrafo ma anche da calcoli cinematici basati sulla velocità di “lancio” del motociclo al momento del distacco. La Corte distrettuale aveva inoltre evidenziato la necessità per il conducente di prestare particolare attenzione ai mezzi in arrivo sulla destra, dando loro la precedenza.
Quanto alla dinamica dell’urto, la Corte ha richiamato il dato oggettivo dell’abrasione presente sulla fiancata posteriore sinistra del motociclo, compatibile con l’impatto con l’autoarticolato, sottolineando che anche un’eventuale perdita di controllo del motociclo sarebbe dipesa eziologicamente dalla non adeguata manovra del mezzo pesante. La struttura motivazionale è stata ritenuta idonea a osservare i parametri della giurisprudenza di legittimità, configurandosi un’ipotesi di motivazione “rafforzata” che ha giustificato la riforma della sentenza assolutoria.
La Corte ha infine precisato che il ricorrente aveva censurato la decisione esclusivamente sul piano del merito, riproponendo una ricostruzione alternativa della vicenda e una diversa valutazione delle prove, sollevando questioni non consentite nel giudizio di legittimità in mancanza di illogicità manifeste o contraddizioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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