Cauzione di prevenzione: il provvedimento impositivo non è appellabile (Cass. pen. n. 18533/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che impone la cauzione prevista dall’art. 31 d.lgs. n. 159/2011 non è autonomamente appellabile, in assenza di una espressa previsione normativa che ne consenta l’impugnazione.
La cauzione di prevenzione, pur collocata tra le misure patrimoniali diverse dalla confisca, ha natura accessoria e strumentale rispetto alla misura di prevenzione personale, della quale è destinata ad assicurare l’effettivo rispetto.
La possibilità di estendere l’appello a provvedimenti patrimoniali non espressamente compresi nell’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 non opera automaticamente per ogni misura patrimoniale, ma richiede la presenza di caratteristiche assimilabili a quelle dei provvedimenti per i quali il sistema riconosce una tutela impugnatoria.
La previsione della revoca della cauzione per ragioni personali, familiari o economiche conferma il carattere cautelativo e strumentale dell’istituto e non determina la necessità di riconoscere un autonomo mezzo di impugnazione.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro il rigetto dell’istanza di revoca di una cauzione disposta nell’ambito di un procedimento di prevenzione. La difesa sosteneva che la cauzione fosse impugnabile richiamando l’orientamento secondo cui l’elenco dei provvedimenti appellabili previsto dall’art. 27 d.lgs. n. 159/2011 non avrebbe carattere tassativo.
Il ricorso per cassazione deduceva quindi la violazione della disciplina generale delle impugnazioni e delle disposizioni del codice antimafia, sostenendo che i principi elaborati in materia di misure di prevenzione patrimoniali consentissero di riconoscere l’appello anche contro il provvedimento relativo alla cauzione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione prende atto dell’esistenza di un precedente orientamento isolato favorevole all’appellabilità, fondato sull’estensione alla cauzione dei principi elaborati in tema di controllo giudiziario. Il Collegio ritiene tuttavia che tale impostazione trasferisca indebitamente alla cauzione principi affermati con riferimento a istituti differenti, caratterizzati da una diversa incidenza sulle posizioni soggettive coinvolte.
La Corte valorizza la natura specifica della cauzione prevista dall’art. 31 d.lgs. n. 159/2011. Essa non costituisce una misura autonoma, ma accede alla misura di prevenzione personale e ha funzione essenzialmente strumentale e cautelativa, diretta a rafforzarne l’efficacia deterrente. Proprio perché la misura principale è pienamente impugnabile, non vi sarebbe ragione sistematica per riconoscere un autonomo gravame contro il presidio accessorio destinato ad assicurarne il rispetto.
La presenza di un precedente di segno contrario impedisce di qualificare il ricorso come manifestamente infondato, ma non integra, secondo la Corte, un effettivo contrasto giurisprudenziale tale da rendere necessaria la rimessione alle Sezioni Unite. Il ricorso viene quindi rigettato per infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.