Carenza di interesse e rinuncia rendono inammissibile il ricorso cautelare in estradizione (Cass. pen. Sez. II n. 34980 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a impugnare, quale condizione di ammissibilità del gravame, sussiste solo se l’impugnazione è idonea a eliminare una decisione pregiudizievole per l’impugnante, arrecandogli una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. Nel procedimento cautelare instaurato nel corso del procedimento di estradizione, l’intervenuta scarcerazione a seguito del rigetto dell’istanza di estradizione nel procedimento principale determina una sopravvenuta carenza di interesse e rende inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né all’applicazione della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile una soccombenza quando il difetto di interesse sia sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 15 luglio 2026, decidendo in sede di rinvio, aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata nell’ambito del procedimento di estradizione verso lo Stato del Kuwait, istanza avanzata nell’interesse del ricorrente.

Avverso tale ordinanza i difensori dell’interessato proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa osservanza dei principi dettati dalla sentenza rescindente e la violazione degli artt. 714 e 715 cod. proc. pen. in ordine all’accertato pericolo di fuga. Nelle more della trattazione, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 luglio 2026, negava l’estradizione e ordinava l’immediata liberazione del ricorrente. La difesa, preso atto dell’esito del procedimento principale, rinunciava poi al ricorso cautelare.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Corte attiene alla permanenza dell’interesse a impugnare quando, dopo la proposizione del ricorso, sopravvenga una vicenda che elimina la situazione pregiudizievole alla base dell’impugnazione. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’interesse, quale condizione di ammissibilità, sussiste solo se il gravame è idoneo a eliminare una decisione pregiudizievole per l’impugnante, determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente, come affermato da Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale.

Applicando tale principio, la Corte rileva che l’intervenuta liberazione, conseguente al rigetto dell’istanza di estradizione, esclude qualsiasi interesse all’accoglimento della domanda proposta nel procedimento cautelare. L’oggetto del ricorso era, infatti, il provvedimento che aveva mantenuto la misura coercitiva; una volta caducato il titolo che la giustificava nel procedimento principale, il ricorso non è più in grado di produrre alcun vantaggio pratico per il ricorrente.

A questa considerazione si aggiunge la rituale rinuncia al ricorso intervenuta nelle more. Il Collegio dichiara quindi il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse, oltre che per l’intervenuta rinuncia all’impugnazione.

Sul piano delle conseguenze processuali, la Corte precisa che alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né all’applicazione della sanzione pecuniaria, in presenza di un difetto di interesse sopravvenuto. Richiama a sostegno il principio secondo cui il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione, sopravvenuto alla sua proposizione, comporta che alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna alle spese del procedimento né alla sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza, come affermato da Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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