Danno da fauna selvatica: la Cassazione compone il contrasto sull’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 2526 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da animali ai sensi dell’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale tra un veicolo e un animale, il conducente e/o il proprietario del veicolo che agisca per il risarcimento è onerato della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica del sinistro, comprese la condotta dell’animale e quella di guida nella loro reciproca correlazione. L’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione, ma solo un criterio di imputazione oggettiva, sicché non sussiste alcun concorso con la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., che assume un ruolo meramente residuale. In mancanza di prova certa del contributo causale, anche solo concorrente, dell’animale, la domanda non può trovare accoglimento, nemmeno parziale. Il giudice deve comunque valutare, anche d’ufficio, il concorso della condotta del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.

Il Fatto

La società ricorrente agiva in giudizio nei confronti della Regione e dell’ANAS per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un proprio veicolo a seguito di un incidente causato, a suo dire, dall’attraversamento di un cinghiale. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda esclusivamente nei confronti della Regione. Il Tribunale, in riforma, rigettava la domanda, ritenendo non provata la dinamica dell’incidente e accertata la violazione delle norme sulla circolazione da parte del conducente. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il contrasto giurisprudenziale insorto in materia di onere probatorio nei sinistri tra veicoli e animali. Da un lato, un indirizzo tradizionale riteneva configurabile un concorso tra la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e quella di colpa del conducente di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.; dall’altro, un orientamento più recente, inaugurato dalle Sezioni del 2020, negava tale concorso, ritenendo l’art. 2052 c.c. un criterio di imputazione oggettiva privo di presunzioni.

La Corte aderisce al secondo indirizzo, chiarendo che il danneggiato deve sempre provare l’esatta dinamica del sinistro, non essendo sufficiente la mera circostanza della collisione. Tale prova deve avere un contenuto pregnante, tale da consentire al giudice di valutare la reciproca interrelazione tra il comportamento dell’animale e la condotta del conducente, al fine di stabilire la riconducibilità causale dell’evento all’uno o all’altro, anche in misura concorrente. La presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. opera solo in via residuale, quando il giudice, sulla base delle prove acquisite, non riesca a ricostruire la dinamica dell’incidente.

La Corte sottolinea inoltre che la condotta del danneggiato va sempre valutata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente esclusione o riduzione del risarcimento. Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato la domanda sia per l’insufficienza della prova della dinamica, sia per l’emersa violazione delle norme sulla circolazione da parte del conducente, concludendo per l’attribuzione causale esclusiva dell’evento alla sua condotta. Il ricorso è quindi rigettato.

Inammissibile è dichiarato il controricorso dell’ANAS, costituita in giudizio in persona di un rappresentante volontario senza che la relativa procura fosse stata prodotta, in violazione dell’art. 77 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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