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Prescrizione del reato e computo delle sospensioni (Cass. pen., Sez. IV, n. 7565 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di guida senza patente, di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, non è estinto per prescrizione se, nel computo del termine, si sommano alle interruzioni (sentenza di primo grado e decreti di citazione in appello) i periodi di sospensione derivanti dalla legge n. 103/2017. Tali periodi includono sia la sospensione di un anno e sei mesi conseguente alla sentenza di primo grado, sia quella, di durata pari a 649 giorni, disposta a seguito dell’istanza di rinvio avanzata dal difensore. In tal caso, il termine di prescrizione non è maturato alla data di decisione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 luglio 2025, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la ricorrente responsabile del reato di guida senza patente, commesso il 17 ottobre 2018. Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, escludendo che il termine di prescrizione fosse maturato. Ha premesso che, trattandosi di fatto commesso il 17 ottobre 2018, trovano applicazione i periodi di sospensione previsti dalla legge n. 103/2017, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024.

La Corte ha quindi ricostruito il calcolo, evidenziando che alla sospensione di un anno e sei mesi, decorrente dalla sentenza di primo grado emessa il 31 maggio 2019, si aggiunge il periodo di sospensione conseguente all’istanza di rinvio presentata dal difensore all’udienza di appello del 5 aprile 2023. In tale occasione, il giudice di secondo grado aveva disposto il rinvio al 13 gennaio 2025, sospendendo i termini di prescrizione per una durata complessiva di 649 giorni.

La combinazione degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione comporta che, alla data di decisione della sentenza impugnata (7 luglio 2025), il termine di prescrizione non fosse ancora decorso, maturando non prima del 26 gennaio 2027. La Corte ha infine ricordato che, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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