Bilanciamento bifasico tra attenuanti generiche, tenuità del danno e recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 25056 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. resta operante nel sistema, non essendo stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha rimosso il solo divieto di prevalenza dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen.. Ne consegue che, nel concorso tra circostanze attenuanti eterogenee rispetto al regime del divieto, il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi e operato con modalità differenziate. Le attenuanti per le quali vige il divieto sono bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva; l’attenuante per la quale il divieto non opera, se ritenuta prevalente, produce la diminuzione sulla pena base. L’articolazione bifasica non viola l’art. 69, comma secondo, cod. pen., non essendo configurabile un meccanismo di comparazione unitario e inscindibile.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli nei confronti di un imputato per il delitto di rapina aggravata e per la contravvenzione in materia di armi. Il giudice di merito ha riconosciuto le attenuanti generiche e l’attenuante della particolare tenuità del danno, ritenute prevalenti sulla recidiva qualificata e sull’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 69, 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., nonché degli artt. 3 e 27 Cost. come interpretati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141/2023. La censura investe il metodo di determinazione della pena adottato dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia scisso il giudizio di comparazione in due momenti distinti: dapprima il bilanciamento in equivalenza tra attenuanti generiche, aggravanti e recidiva; poi la diminuzione per la sola attenuante della speciale tenuità del danno, ritenuta prevalente. Tale operazione, secondo la difesa, si porrebbe in contrasto con il meccanismo unitario dell’art. 69, comma secondo, cod. pen., comprimendo l’effetto favorevole delle attenuanti generiche.
La Corte ritiene il ricorso infondato. Il Collegio ricostruisce il percorso demolitorio della Corte costituzionale sul divieto di prevalenza di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen., ricordando le pronunce che hanno progressivamente dichiarato l’illegittimità della disposizione in relazione a specifiche attenuanti: tra le altre, la sentenza n. 74/2016 in materia di art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, la sentenza n. 73/2020 sulla diminuente dell’art. 89 cod. pen., la sentenza n. 55/2021 sull’art. 116, comma secondo, cod. pen., la sentenza n. 141/2023 sull’art. 62 n. 4 cod. pen. e, da ultimo, la sentenza n. 72/2026 sull’integrale riparazione del danno.
Il passaggio decisivo è però un altro. Il divieto di prevalenza, osserva la Corte, resta tuttora operante con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è stata più volte ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento e non trasmodante in manifesta irragionevolezza, in quanto riferita a un’attenuante comune che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato.
Da qui la conferma del principio già applicato dai giudici di merito: quando tra le attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata ve ne sia una per la quale non opera il divieto, il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi. Una volta bilanciate in equivalenza le circostanze soggette al divieto, si applica la diminuzione sulla pena base per l’altra, se ritenuta prevalente. La Corte richiama sul punto i propri precedenti e, in particolare, l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 42414 del 2021, che ammette l’articolazione bifasica in materia di aggravanti c.d. privilegiate. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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