| 

Inammissibile il ricorso per cautela se la difesa ripropone una diversa valutazione del quadro indiziario (Cass. pen. n. 7440 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame in tema di gravi indizi di colpevolezza, laddove le censure, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il giudice di legittimità può verificare esclusivamente l’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non già operare un autonomo riesame del quadro probatorio. In tema di pericolo di reiterazione, il requisito dell’attualità di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non equivale all’imminenza del pericolo di commissione di un nuovo reato, ma indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, apprezzabile sulla base della vicinanza ai fatti o di elementi indicativi recenti.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il GIP di Castrovillari aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. All’indagato era contestato il reato di omicidio stradale aggravato ai sensi dell’art. 589-bis, commi 2 e 6, cod. pen., per aver cagionato la morte di un conducente in seguito ad un violento impatto notturno sulla S.S. 106, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza (tasso pari a 2,36 g/l) e senza aver mai conseguito la patente. Il Tribunale aveva ritenuto sussistenti sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e di fuga. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, richiamando il costante orientamento secondo cui il ricorso consente la sola verifica della adeguatezza della motivazione rispetto ai canoni della logica, non già il controllo di censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio indiziario. Nel caso di specie, la difesa aveva contrapposto una propria ricostruzione dei fatti, senza però instaurare un effettivo confronto con gli elementi valorizzati dal Tribunale, quali le tracce di abrasione rinvenute nella corsia della vittima.

Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto corretta la prognosi formulata dal Tribunale, fondata su una rigorosa valutazione delle modalità del fatto, segnatamente la guida in stato di alterazione alcolica e la reiterata inosservanza delle regole della circolazione. Ha inoltre chiarito che il requisito dell’attualità previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non richiede l’individuazione di occasioni prossime e facilitanti la riproduzione del reato, ma va apprezzato in una dimensione temporale di continuità del pericolo, desumibile dalla vicinanza ai fatti o da elementi recenti.

Quanto al pericolo di fuga, la doglianza difensiva è stata reputata generica e volta a proporre una difforme lettura degli elementi raccolti, senza evidenziare vizi logici della motivazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *