Prescrizione maturata nel termine ex art. 544 cod. proc. pen.: inoperante la sospensione ex art. 159 cod. pen. (Cass. pen. n. 6812 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 134/2021. La sospensione del corso della prescrizione, per una durata massima di un anno e sei mesi, decorre dal termine stabilito dal primo giudice, ex art. 544 cod. proc. pen., per il deposito della motivazione della sentenza di condanna. Il presupposto per la concreta operatività della sospensione è che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga quando il termine prescrizionale non si sia ancora consumato. È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Emilia, in data 23/10/2023, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, commesso il 27/11/2018. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 26/11/2024, ha confermato la pronuncia di primo grado. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La difesa ha sostenuto che la causa estintiva fosse già maturata in pendenza dei termini di cui all’art. 159 cod. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017, per effetto della successiva entrata in vigore della legge n. 134/2021, che avrebbe abrogato con effetti retroattivi la sospensione della prescrizione ivi prevista.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 134/2021.
Nel caso di specie, il reato è stato commesso il 27/11/2018, quindi in un periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla riforma Orlando. Tuttavia, la Corte ha precisato che non può trovare applicazione la sospensione massima di un anno e sei mesi prevista dalla norma per l’ipotesi di sentenza di condanna di primo grado. Il termine prescrizionale, pari ad anni cinque, è infatti maturato il 27/11/2023, durante il termine di giorni 90 fissato dal giudice di primo grado per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen.
La Corte ha chiarito che lo spirare del termine massimo di prescrizione del reato nel periodo stabilito dal primo giudice per il deposito della motivazione rende inoperante la causa di sospensione di cui all’art. 159 cod. pen. La sospensione, infatti, decorre dal termine stabilito dal primo giudice per il deposito della motivazione, e il suo presupposto di operatività è che il dies a quo sopravvenga quando il termine prescrizionale non si sia ancora consumato. Tale interpretazione trova conforto nella pronuncia a Sezioni Unite citata, che ha individuato il dies a quo della sospensione nella scadenza del termine per il deposito della motivazione, senza possibilità di arretrarlo alla data della pronuncia del dispositivo.
Quanto all’ammissibilità del ricorso, la Corte ha richiamato il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (cfr. Sezioni Unite n. 12602 del 2015).
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. La Corte ha disposto, ai sensi dell’art. 224 cod. strada, la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Reggio Emilia per quanto di competenza in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Nota della Redazione
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