Ricorso per cassazione del PM riqualificato in appello (Cass. pen. Sez. III n. 38454 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento emessa in udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen. è soggetto a conversione in appello quando, tra i reati contestati, ve ne sia almeno uno punito con pena congiunta, rispetto al quale occorre procedere unitariamente in sede di impugnazione. In tal caso la riqualificazione dell’impugnazione è imposta dalla disciplina dell’art. 569, terzo comma, cod. proc. pen., che esclude il ricorso “per saltum” nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice di appello.
Il Fatto
Il tribunale, in udienza di comparizione predibattimentale, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di quattro imputati per reati in materia edilizia e di falso, sul rilievo che l’azione penale non poteva essere esercitata per divieto di un secondo giudizio. I medesimi fatti erano già stati contestati in altro procedimento, che il tribunale aveva riunito disponendo la prosecuzione del giudizio per taluni reati e per le ipotesi di truffa.
Avverso quella sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione: a suo avviso difetterebbe il ne bis in idem processuale, perché i fatti sarebbero diversi da quelli già contestati nel procedimento riunito.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina il merito del motivo, ma si sofferma sul mezzo di impugnazione esperibile. Osserva che la sentenza impugnata è di proscioglimento ed è stata emessa in udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen.; essa è pertanto appellabile, poiché tra i reati contestati ve n’è uno — quello di cui all’art. 110 cod. pen. e art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 — punito con pena congiunta, a differenza degli altri, sanzionati con pena alternativa o con pena pecuniaria.
Da ciò deriva l’esigenza di procedere unitariamente in sede di impugnazione, secondo il principio già affermato da Sez. III n. 23480 del 20.02.2014, con valutazione comune innanzi al giudice di appello. La Corte richiama altresì Sez. II n. 28063 del 30.05.2024 e Sez. V ord. n. 18305 del 23.01.2019, per escludere la configurabilità del ricorso per cassazione “per saltum”: tale impugnazione è esperibile solo avverso la sentenza che definisce il primo grado di giudizio nel merito, categoria cui non appartiene la sentenza adottata su solo profilo processuale.
Un ulteriore e autonomo ostacolo al ricorso diretto è di ordine testuale. L’art. 569, terzo comma, cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per saltum non trova spazio nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. e che, se proposto, si converte in appello. Poiché il ricorso del pubblico ministero è articolato anche per vizi di manifesta illogicità, ricorrono i presupposti della conversione.
La conclusione è processuale: l’impugnazione deve essere riqualificata in appello, con trasmissione degli atti alla corte di appello territorialmente competente. La Corte non anticipa alcuna valutazione sul dedotto ne bis in idem, che resta devoluto al giudice dell’appello.
Nota della Redazione
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