Misure di prevenzione, ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VII n. 10232 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare esclusivamente la motivazione inesistente o meramente apparente. Non può essere prospettata come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 12/09/2024 della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con divieto di soggiorno ad Asti, ai sensi dell’art. 4, lett. C), d.lgs. n. 159 del 2011, in riferimento all’art. 1, lett. B), del medesimo decreto legislativo.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito la violazione di legge, deducendo che i reati posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale non sarebbero significativi, essendo stati commessi con modalità tali da escludere la fondatezza della valutazione espressa dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili. Il ricorso per cassazione, nella materia delle misure di prevenzione, è consentito esclusivamente per violazione di legge. Il ricorrente, lungi dall’articolare la censura in tali termini, ha in realtà eccepito carenze motivazionali su profili già adeguatamente valutati dalla Corte di appello.
Il giudice di merito aveva valorizzato la moltitudine di reati contro il patrimonio ascritti al ricorrente in epoca recente e la rilevanza dell’intero periodo intercorso dalla costituzione del sodalizio, grazie al quale sono state poste in essere le condotte delittuose. A fronte di tale motivazione, il ricorso si pone in termini meramente confutativi.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la deducibilità dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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