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Guida in stato di alterazione e accertamenti sui liquidi biologici (Cass. pen., Sez. IV, n. 6711 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta tipica del reato di cui all’art. 187 Codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Il risultato delle analisi delle urine non può costituire di per sé prova certa del reato, ma la dimostrazione della guida in stato di alterazione può essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituiti dagli indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, che non costituiscono un numerus clausus ma sono soggetti al prudente apprezzamento degli agenti operanti. L’omesso avviso all’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia in vista degli accertamenti sui liquidi biologici determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – confermava la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 590-bis, comma 2, cod. pen., per aver cagionato lesioni personali gravi al passeggero mentre guidava in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 354 e 356 Codice della strada, sostenendo l’inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti svolti dal personale sanitario su richiesta della Polizia giudiziaria, non preceduti dall’avviso all’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il mancato avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. L’eccezione, sollevata solo in grado di appello, era pertanto tardiva: l’esame diretto dei verbali di udienza, consentito alla Corte di legittimità in presenza di un error in procedendo, non ha infatti riscontrato alcuna tempestiva eccezione.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepiva che, anche qualora si fossero ritenuti utilizzabili i risultati degli esami, non sarebbe configurabile il reato, non essendovi prova della guida in stato di alterazione psicofisica. La Corte ha richiamato il principio per cui la condotta tipica non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di chi guida in stato di alterazione determinato da tale assunzione. Ciò significa che alla sintomatologia dell’alterazione deve accompagnarsi l’accertamento della sua origine, non essendo la mera alterazione di per sé punibile se non derivante dall’uso di sostanza.

Quanto alla prova, la Corte ha precisato che lo stato di alterazione può essere dimostrato valorizzando elementi sintomatici esterni idonei a neutralizzare la valenza dimostrativa equivoca propria dell’esame sulle urine. Gli indici sintomatici dell’alterazione – quali pupille dilatate, stato di euforia, ansia o irrequietezza, eccessiva e ingiustificata loquacità, difetto di attenzione – non costituiscono un numerus clausus, ma sono soggetti al prudente apprezzamento di soggetti qualificati, dovendo trovare conferma negli esiti degli accertamenti biologici.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno motivato in modo congruo sugli indici sintomatici riscontrati dagli agenti accertatori, che evidenziavano uno stato di euforia caratterizzato da movimenti frenetici e sensazione di eccessiva sicurezza, comportamenti incongrui rispetto al grave sinistro appena verificatosi. Tali indici trovavano spiegazione nel rinvenimento di considerevoli quantitativi di plurime sostanze stupefacenti nelle urine. La Corte ha ritenuto la motivazione congrua ed esaustiva, non sindacabile in sede di legittimità, dichiarando il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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